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Annullabili se manca la taratura?



E’
sempre più diffuso l’impiego di apparecchiature “autovelox”
per il controllo dei limiti di velocità anche su strade
comunali, non sempre con l’esclusiva finalità di prevenire le
infrazioni, come previsto dal Codice della Strada – tali
entrate, in alcuni Comuni, arrivano al 25-30% del bilancio annuo -,
ma i modelli attualmente in uso sarebbero privi di una taratura
affidabile.

Per
taratura
s’intende l’accertamento del corretto funzionamento
dell’apparecchio
che, secondo la Legge n.273/1991, può
essere eseguita soltanto dai centri accreditati denominati SIT
(Servizio di Taratura in Italia).
Infatti, solo tali centri sono autorizzati al rilascio di un apposito
Certificato di taratura che deve contenere, secondo le
norme UNI 30012: i dati completi di identificazione dell’ente
che emette il certificato; i dati completi di identificazione dello
strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione);
l’identificazione
univoca (per esempio mediante numeri
di serie) di ogni certificato con
la data di emissione; i dettagli ambientali (temperatura ed umidità);
i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro
riferibilità ai Campioni Nazionali; il risultato del
controllo; l’intervallo di tempo per la successiva taratura;
l’errore massimo ammesso per ogni misura; le incertezze
coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura; l’indicazione
della persona che esegue la conferma metrologica; e l’indicazione
della persona responsabile per la correttezza delle informazioni
registrate. La norma UNI 30012, inoltre, definisce la taratura
come “Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto
condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno
strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori
rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti
di un misurando”.

Pertanto,
la taratura è l’unico metodo che consente di accertare se lo
strumento funziona regolarmente con riferimento a campioni nazionali
legalmente riconosciuti, o se è affetto da errori sistematici
rispetto a detti campioni.

Ebbene,
in mancanza di taratura eseguita presso
Centri SIT
accreditati
, secondo l’orientamento espresso da diversi Giudici
di Pace (Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre
2003; Giudice di Pace di
Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace
di Lecce, sentenza n. 1220/2005; Giudice di Pace di Recco sentenza
07.06.2006)
non v’è certezza ed attendibilità della misurazione
della velocità
, con conseguente annullabilità
dei relativi verbali di contestazione per mancanza di una prova
certa
dell’infrazione stradale contestata.

Tuttavia,
è’ utile tenere presente che vi sono giudici di merito che si
sono espressi nel senso di non ritenere soggetti all’obbligo di
taratura gli autovelox e che, se fino a qualche tempo fa non
esistevano, in Italia, Centri SIT accreditati, attualmente esistono
almeno due laboratori accreditati: il Centro SIT n.101 T.E.S.I.
s.r.l. di Subbiano(AR), ed il Centro SIT n.104 Politecnico di Milano.

Erminia
Acri-Avvocato