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Quale
tutela per il cliente business?

Gentile
Avvocato, Le invio il seguente quesito: mia moglie, titolare di ditta
individuale, stipulò con il gestore “3” un contratto
“Business” per l’attivazione di 4 linee telefoniche e la
fornitura di 4 telefoni GSM a noleggio.La
proposta (in mio possesso) prevedeva una tariffa agevolata per le
chiamate tra i 4 GSM, l’esenzione dalla tassa di concessione
governativa, canone di noleggio. La
prima fattura contemplava tutto e la cifra da pagare era ben diversa. Inviammo
una raccomandata contestando il tutto e contestualmente
impacchettammo i 4 cellulari e li rispedimmo al mittente con
pacco postale (ricevuta conservata). Il gestore “3” non ha
mai risposto e recentemente abbiamo ricevuto una richiesta di
pagamento, da parte di una sedicente società di recupero
crediti, dell’ importo di alcune migliaia di euro. Come possiamo
ribattere e/o difenderci? La ringrazio anticipatamente per
l’attenzione prestataci e La saluto cordialmente”.

Il
contratto di di fornitura del servizio di telefonia,
secondo i giudici, è inquadrabile come un rapporto di
fornitura-appalto continuativo
di servizi, ai sensi
dell’art. 1677 codice civile, al quale sono applicabili, in quanto
compatibili, le norme dell’appalto e quelle relative al contratto di
somministrazione.

In
particolare, l’azienda somministrante è tenuta alla
prestazione continuativa del servizio, e colui a favore del quale
deve essere eseguita la somministrazione è, invece, tenuto al
pagamento del prezzo determinato alla conclusione del contratto.


Il
prezzo del servizio è un elemento fondamentale
del contratto di somministrazione, che non può essere
mutato indiscriminatamente e al di fuori di ogni singola pattuizione,
sicchè, nel caso in esame, relativo ad un contratto di
utenza telefonica mobile stipulato per scopi inerenti ad attività
professionale e, quindi, non soggetto alla disciplina del
consumatore, le rilevanti
mutazioni di prezzo -non comunicate- risultanti dalla
fatturazione legittimano il somministrato a chiedere lo
scioglimento del contratto (risoluzione).
Pertanto,
considerato che si è provveduto tempestivamente a restituire i
telefoni a noleggio comunicando di non accettare le diverse e più
gravose condizioni economiche del servizio, e che l’azienda
telefonica si è rivolta ad una società di recupero
crediti, è consigliabile intimare, sia alla prima sia alla
seconda, di non continuare con richieste illegittime di pagamento,
mediante formale diffida, preferibilmente con l’assistenza di un
legale.

Erminia
Acri-Avvocato