La
convivenza pre-matrimoniale del secondo coniuge conta nella
ripartizione del trattamento?
“Mio
marito, purtroppo, è venuto a mancare dopo 10 anni di
convivenza e 5 di matrimonio. Io sono la seconda moglie. Vorrei
sapere se la convivenza precedente al matrimonio ha valore ai fini
della ripartizione della pensione di reversibilità tra me e la
ex moglie divorziata”.
Nella
ripartizione del trattamento di reversibilità fra coniuge
divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la
relativa pensione, è utilizzato il criterio della durata dei
due matrimoni che, però, come precisato dalla Cassazione con
la sentenza n. 15164/2003, non ha valore esclusivo, dovendo il
giudice valutare, in relazione al singolo caso, anche ulteriori
elementi, quali l’ammontare dell’assegno percepito dal
coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge, le
condizioni di ciascun coniuge ed ogni altra circostanza particolare
del caso concreto, tra cui anche la convivenza pre-matrimoniale del
secondo coniuge con il coniuge deceduto, che può essere
assunta dal giudice come elemento di valutazione e giustificare una
ripartizione della pensione di riversibilità diversa da quella
proporzionale alla durata dei rispettivi matrimoni.
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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