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La
convivenza pre-matrimoniale del secondo coniuge conta nella
ripartizione del trattamento?


Mio
marito, purtroppo, è venuto a mancare dopo 10 anni di
convivenza e 5 di matrimonio. Io sono la seconda moglie. Vorrei
sapere se la convivenza precedente al matrimonio ha valore ai fini
della ripartizione della pensione di reversibilità tra me e la
ex moglie divorziata”.

Nella
ripartizione del trattamento di reversibilità fra coniuge
divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la
relativa pensione, è utilizzato il criterio della durata dei
due matrimoni che, però, come precisato dalla Cassazione con
la sentenza n. 15164/2003, non ha valore esclusivo, dovendo il
giudice valutare, in relazione al singolo caso, anche ulteriori
elementi, quali l’ammontare dell’assegno percepito dal
coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge, le
condizioni di ciascun coniuge ed ogni altra circostanza particolare
del caso concreto, tra cui anche la convivenza pre-matrimoniale del
secondo coniuge con il coniuge deceduto, che può essere
assunta dal giudice come elemento di valutazione e giustificare una
ripartizione della pensione di riversibilità diversa da quella
proporzionale alla durata dei rispettivi matrimoni.

Erminia
Acri-Avvocato