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Oltre alla famiglia legittima fondata sul matrimonio e riconosciuta dall’art. 29 della Costituzione, è ormai molto diffusa la famiglia di fatto, che è un’unione familiare in cui manca il vincolo matrimoniale, basata sull’affetto e sul reciproco rispetto dei doveri familiari.

La famiglia di fatto, pur non essendo più rifiutata dalla coscienza sociale, gode, attualmente, di una tutela parziale e limitata, come formazione sociale in cui i singoli individui esprimono la loro personalità, secondo l’art. 2 della Costituzione, mentre si avverte sempre più l’esigenza di riconoscimento con una regolamentazione completa, in conseguenza dell’influenza delle legislazioni di altri Paesi, tese ad ammetterne la rilevanza giuridica.

Anche i giudici, compresa la Corte di Cassazione, sottolineano la necessità di garantire più tutela alle coppie di fatto, pure a quelle costituite da parenti conviventi, e si riscontra qualche sentenza in cui, taluni giudici, hanno qualificato “more uxorio” la convivenza tra persone di uguale sesso, riconoscendo la natura di atti di adempimento di obbligazioni naturali alle prestazioni tra essi effettuate.

Per quanto riguarda la tutela, in ordine alla famiglia di fatto tra persone di sesso diverso, la stessa rilevanza giuridica è riconosciuta al rapporto con i figli generati dai conviventi, che, ai sensi dell’art.30 della Costituzione, non devono trovarsi in posizione deteriore rispetto ai figli legittimi. Quanto al rapporto tra i conviventi, non si ritengono ad esso applicabili le norme previste per la famiglia legittima, ma quelle di esse che prescindono dall’esistenza di un vincolo formale vengono, talvolta, estese alla famiglia di fatto, in virtù della natura di “formazione sociale”, ai sensi dall’art. 2 della Costituzione, riconosciuta alla stessa.

Inoltre, a seguito di un intervento della Corte Costituzionale, in materia di locazione, è previsto il diritto di succedere nel contratto di locazione anche alle persone conviventi con il conduttore, ed il codice di procedura penale prevede la facoltà di astensione dal deporre contro l’imputato, anche per il convivente more uxorio.


Come l’instaurazione, anche lo scioglimento della convivenza non richiede alcun atto formale.

L’attuale governo, dopo l’esclusione, dalla finanziaria, delle norme successorie che estendevano ai conviventi le facilitazioni fiscali previste per i coniugi, si è impegnato a presentare entro gennaio un disegno di legge sulle coppie di fatto, che riconosca diritti, anche in materia fiscale, prerogative e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto, indipendentemente dalla natura e dalla qualità dell’ unione di fatto, dal genere dei conviventi e dal loro orientamento sessuale, in coerenza con le decisioni adottate dalla Corte Costituzionale in materia di non discriminazione di trattamento del convivente, con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, e con la normativa dell’unione europea.

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