Solo
a certe condizioni.
“Mio
marito è deceduto da oltre 2 anni ed ora sto ricevendo, da
vari uffici ed enti, richieste di pagamento per debiti a carico di
mio marito. Posso rinunciare all’eredità adesso, in modo da
evitare di dover pagare chissà quali somme? Grazie”
Chi
è nominato erede può accettare o rinunciare
all’eredità. Il termine prescritto dalla legge per la
rinuncia è di 3 mesi dalla data del decesso, se l’erede
è nel possesso o utilizza i beni oggetto di successione; di 10
anni dalla data del decesso se l’erede non è nel
possesso dei beni o non li utilizza.
La
rinuncia all’eredità deve essere fatta con dichiarazione
ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo in
cui si è aperta la successione, ed inserita nel registro delle
successioni (art.519 codice civile).
Chi
rinuncia all’eredità è considerato come non fosse mai
stato chiamato all’eredità.
Erminia
Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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