Quale procedura occorre seguire per ottenere il duplicato di un libretto di risparmio smarrito, sottratto o distrutto?
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretto di risparmio nominativo, l’intestatario di esso o chiunque dimostri di avervi diritto, oltre a farne denuncia all’autorità giudiziaria, al fine di ottenere il duplicato del libretto, deve farne denuncia all’Istituto emittente, presso le sede dove il libretto è pagabile, indicando gli estremi idonei ad identificare il libretto, a stabilire le circostanze della perdita, e tutto ciò che è utile a dimostrare il diritto del denunciante.
A seguito della denuncia l’Istituto emittente affigge un avviso in cui diffida l’ignoto detentore a consegnare il libretto o a notificare la propria opposizione entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.
Se nei 90 giorni utili per proporre opposizione il libretto non viene recuperato, colui che ha fatto la denuncia ha il diritto di ottenere dall’istituto emittente il rilascio del duplicato.
Qualora si tratti di libretto al portatore, il denunciante, entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia, deve presentare, un ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova lo stabilimento dove è pagabile il libretto, allegando copia della denuncia di furto/smarrimento all’autorità giudiziaria. Del ricorso deve essere trasmessa copia in carta libera, a cura del ricorrente, all’istituto emittente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Presidente del Tribunale, se ritiene fondato il ricorso, emette un decreto con cui pronuncia l’inefficacia del libretto – decreto di ammortamento – e autorizza l’istituto emittente a rilasciarne un duplicato.
Il decreto di ammortamento deve essere notificato dal ricorrente all’istituto emittente presso lo stabilimento ove il libretto è pagabile; quindi, trascorso il termine di 90 giorni senza che sia stata proposta opposizione, l’interessato deve farsi rilasciare dalla cancelleria del tribunale una certificazione attestante la circostanza della mancata opposizione, e, col suddetto certificato, potrà ottenere dalla banca il duplicato del libretto.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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