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Multa nulla se il verbale è privo dell’annotazione delle eventuali dichiarazioni del trasgressore

Il codice della strada (art. 200), stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata e che dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite (art.200 c.ds., co 2, ed art. 383 D.P.R. 495/92). La contestazione immediata, perciò, ha la funzione di consentire al trasgressore una tempestiva difesa, avendo questi la possibilità di rilasciare o meno dichiarazioni.

Nella pratica, gli accertatori si preoccupano di far sottoscrivere lo spazio del verbale riservato alle dichiarazioni del trasgressore solo ove queste ultime siano effettivamente rilasciate, e non anche quando non siano rilasciate dichiarazioni a discolpa. In questa seconda ipotesi, non potendosi attribuire la mancata difesa ad eventuale rifiuto del dichiarante, in assenza della firma nello spazio a ciò riservato, il verbale di contestazione è annullabile. Lo ha affermato il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 1° luglio 2004, in accoglimento del ricorso di un giovane che, fermato dalla Polstrada per non essersi fermato ad un semaforo rosso, mentre era alla guida del proprio veicolo, si era visto rilasciare copia del verbale di contestazione, priva della sua firma nella parte destinata alle dichiarazioni del trasgressore.


Ebbene, il giudice di pace ha annullato il verbale impugnato perchè “l’accertamento è avvenuto con osservazione di veicoli in movimento, sia soggettivamente che oggettivamente, con la conseguenza che è mancata la valutazione dell’eventuale errore di percezione, né altrimenti rettificata, non essendoci stata la immediata difesa del conducente del veicolo“.






Erminia Acri-Avvocato