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Come costantemente affermato dai giudici, l’obbligo dei genitori di mantenere i figli si estende anche oltre il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli stessi, e perdura sin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze, senza che il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica possa esser loro attribuito per inerzia nella ricerca d’un lavoro o per ingiustificato rifiuto di occasioni lavorative.

La valutazione delle circostanze che giustificano l’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch’essi siano con i genitori o con uno di essi, deve essere effettuata caso per caso, ma, in generale, può affermarsi che tale obbligo cessa quando i figli si siano già avviati ad un’effettiva attività lavorativa tale da consentir loro un’indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a soddisfare le loro normali esigenze di vita, , o quando comunque quando abbiano raggiunto un’età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se sessi.

In particolare, quantoal figlio che si trovi privo di mezzi dopo essersi reso autonomo, la Corte di Cassazione, con sentenza n.12477/2004,ha affermato che “sono più ipotizzabili nè un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell’incapace d’autonomia, nè un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre in favore dei soli figli i quali ancora la detta autonomia non abbiano conseguita per difetto di requisiti personali o di condizioni ambientali“.

Pertanto, ove venga meno, per qualsiasi causa, la già conseguita indipendenza economica, il figlio rimasto privo di mezzi ha solo diritto agli alimenti, purchè ne sussistano le condizioni e l’evento negativo non sia a lui imputabile.

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