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L’assegno di divorzio, riconosciuto a richiesta del coniuge che non abbia redditi adeguati a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio, a condizione che vi sia disparità di condizioni economiche tra i coniugi, in epoca successiva, può essere ridotto o addirittura venir meno se subentrano ’giustificati motivi’.

La giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che i giustificati motivi ricorrono in presenza di mutamenti delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi o anche di uno solo, che abbiano alterato l’assetto economico stabilito in sede di divorzio.

Pertanto, la nuova convivenza, anche se stabile, dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento non è, da sola, sufficiente a dimostrare il miglioramento delle condizioni economiche dello stesso, con conseguente riduzione o esclusione dell’assegno. Lo ha confermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17684 del 2 settembre 2004, non ritenendo sufficienti a provare il miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario dell’assegno di divorzio, nel caso specifico, la targhetta sull’ingresso della casa del convivente con i nomi della ex moglie beneficiaria dell’assegno e del nuovo compagno, le foto attestanti il posteggio dell’auto della stessa presso l’abitazione del nuovo partner e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la collaborazione lavorativa con il convivente.

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