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Un tradimento, noto e sopportato dall’altro coniuge, non costituisce necessariamente causa di addebito ove, una volta cessato, sia stato superato dai coniugi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 10273 del 26 maggio 2004, confermando la decisione del giudice di merito che aveva addebitato la separazione al marito sulla base dall’accertato tradimento, senza attribuire alcuna rilevanza alla provata infedeltà della moglie.

Difatti, secondo la Corte, non può sussistere l’addebito nell’ipotesi della relazione adulterina, conosciuta e sopportata dall’altro coniuge, che non abbia provocato la rottura della coppia per essere stata, dalla stessa, superata; mentre, può integrare l’addebito l’ipotesi di una relazione adulterina che duri cinque o sei anni che, se inizialmente sopportata, poi abbia causato il fallimento del matrimonio per il suo protrarsi, considerato che “nessun coniuge è tenuto a sopportare per un tempo indefinito una situazione che necessariamente incide sul rapporto di fiducia che deve sussistere all’interno della coppia”.

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