Quale “tolleranza” spetta all’automobilista sulle velocità rilevate da autovelox?
I limiti di velocità massima o minima, espressa in km/h, alla quale è permesso circolare su un determinato tratto di strada, possono essere generali, ossia imposti dalla legge, oppure locali, ossia imposti da apposita segnaletica.
I limiti generali sono stabiliti dal Codice della Strada come segue:
– 50 km/h nei centri abitati;
– 70 km/h sulle strade urbane di scorrimento ove esiste esplicita segnalazione;
– 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade extraurbane locali;
– 110 km/h sulle strade extraurbane principali;
– 130 km/h sulle autostrade;
– 150 km/h sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia ove esista apposito segnale.
Tuttavia, in caso di pioggia, la velocità massima non può superare i 110 km/h sulle autostrade, ed i 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
Questi limiti, in sostanza, valgono solo per le autovetture, gli autoveicoli a uso promiscuo e per i veicoli passeggeri o commerciali leggeri, essendo previste, per altre categorie di veicoli, limitazioni più restrittive (art.142 Codice della Strada, 3°comma).
I limiti locali, invece, riguardano tutti i veicoli -salvo diversa segnalazione- e s’intendono validi a partire dal punto in cui è collocato il cartello che li indica.
Il Regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede che le infrazioni ai limiti di velocità possono essere accertate con apparecchiature speciali -autovelox- gestite dagli agenti del traffico o, in autostrada, riscontrando gli orari di entrata e di uscita dai caselli riportati sui biglietti di pedaggio.
Quando la rilevazione è effettuata con autovelox, al conducente deve essere abbuonata una tolleranza del 5% sulla velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h per velocità rilevate fino a 100 km/h; mentre, nel caso di rilevazione mediante riscontro dei biglietti di pedaggio autostradale, la tolleranza è del 5% per velocità inferiori ai 70 km/h, del 10% per velocità comprese tra 70 e 130 km/h e del 15% per velocità superiori a 130 km/h.
L’eccesso di velocità è sanzionato come segue:
Sino a 10 km all’ora in più la sanzione pecuniaria è compresa tra € 32 ed € 131.
Otre i 10 km all’ora e sino ai 40 in più la sanzione pecuniaria è compresa tra € 131 ed € 524, e la patente è decurtata di 2 punti.
Oltre i 40 km all’ora in più la sanzione pecuniaria è compresa tra € 328 ed € 1.311, con sospensione della patente da 1 a 3 mesi (da 3 a 6 mesi per i patentati da meno di tre anni), e la patente è decurtata di 10 punti.
Nel caso in cui, nel corso di due anni, vengono annotate due infrazioni per eccesso di velocità oltre i 40 km, la patente viene sospesa da 2 a 6 mesi (da 4 a 8 mesi per i patentati da meno di tre anni).
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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