L’assenza dell’utente è sufficiente per non pagare una bolletta Telecom troppo cara?
L’utente che contesti una bolletta Telecom eccessivamente salata non può limitarsi a sostenere di non avere utilizzato il telefono per la propria assenza nel periodo contestato, ma deve fornire la prova di un uso esterno della linea. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n.1236/2003, in cui, ribaltando le decisioni dei giudici di merito che avevano ordinato alla Telecom di ripristinare un’utenza telefonica disattivata per il mancato pagamento di due bollette, ha affermato che, ove l’utente contesti il traffico telefonico addebitatogli:
– la società esercente il servizio di telefonia deve offrire la prova del buon funzionamento del contatore, qualora ciò sia contestato dall’utente;
– l’utente potrà esonerarsi dal pagamento solo dimostrando l’esistenza di circostanze che facciano presumere un’utilizzazione esterna del telefono. A tal fine non è sufficiente che il traffico telefonico appaia straordinario rispetto ai livelli normali, o che si sia svolto verso destinazioni non abituali, o in assenza dell’utente, ma occorre che “possa ragionevolmente escludersi anche che soggetti diversi dal titolare dell’utenza abbiano fatto un uso abnorme del telefono per ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte dell’intestatario”.
Pertanto, si ritiene irrilevante il fatto che il titolare sia stato personalmente assente nel periodo che viene in considerazione, se non si riesce a provare la non utilizzazione dello stesso da parte di soggetti che, a vario titolo, avessero accesso alla casa, in modo da far presumere un utilizzo esterno della linea.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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