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Gli assegni familiari per i figli devono essere percepiti per loro dal coniuge cui sono affidati i figli stessi, in base all’art. 211 della legge n. 151 del 1975. Pertanto, tali assegni spettano al coniuge affidatario in forza della legge e non già in base agli accordi stipulati tra le parti in sede di separazione consensuale.

Il coniuge non affidatario è, perciò, tenuto a corrispondere gli assegni familiari all’altro coniuge, ma non come suo contributo al mantenimento dei figli, perché essi non fanno parte del suo reddito, bensì di quello del coniuge affidatario dei figli.

In questi casi, come affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 5060 del 2 aprile 2003, deve applicarsi il principio secondo il quale il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto di percepire gli assegni familiari versati per il figlio all’altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui questi sia parte, a prescindere da quanto il coniuge non affidatario debba corrispondere come proprio contributo per il mantenimento del figlio stesso sulla base degli accordi di cui alla separazione consensuale omologata; sicchè eventuali diverse pattuizioni devono essere fissate espressamente in tali accordi.

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