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Come affrontare eventuali problemi che possono presentarsi.



Le vacanze, finalmente! Cosa fare, però, per poterle gustare fino in fondo?

Innanzitutto, bisogna sapere quali sono i diritti che la legge tutela in questo specifico settore ed i passi giusti da compiere per tutelarli. Con qualche accorgimento, quindi, si possono evitare sgradevoli sorprese.


Per un completo panorama sull’argomento, pertanto, si consiglia la lettura degli articoli: “E’ tempo di vacanze: qualche consiglio non guasta!” e “Come agire in caso di modifica dei servizi previsti previsti nel pacchetto turistico” già presenti in questa sezione.

A parte, però, i suggerimenti contenuti negli articoli citati, è da segnalare un’altra legge dello Stato emanata per chi non è riuscito a fare una buona vacanza.

Esiste, infatti, la possibilità, di accedere alle erogazioni del Fondo di Garanzia a tutela del consumatore, istituito con decreto n. 349 del 1999 e gestito dal Ministero del Tesoro.

Sono gli stessi operatori turistici a finanziarlo, pagando una polizza per la responsabilità civile nei confronti dei turisti. Infatti, il fondo è utilizzato per rimborsare coloro che acquistano da agenzie italiane vacanze che non sono andate a buon fine.


Condizione perché il consumatore possa aspirare al risarcimento è che l’operatore turistico sia in possesso dell’autorizzazione regionale della categoria (e questo dovrà essere specificato nel contratto).


La domanda di rimborso va presentata entro tre mesi a partire dalla data prevista per la conclusione del viaggio e deve essere corredata da:

  • Contratto di viaggio, in originale;

  • Copia della ricevuta del pagamento corrisposto all’agenzia di viaggio;

  • Ogni elemento utile a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.

La richiesta deve essere indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del Turismo, Comitato di gestione del Fondo Nazionale di Garanzia, Via Molise n.2, 00187 – Roma.

Maria Cipparrone (avvocato)

Laura Trocino (praticante avvocato).