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Come si suddividono le spese per le innovazioni dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche nei condomini?

Le spese per attuare le innovazioni dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art.2 della Legge n.13 del 9.1.1989, sono a carico di tutti i condomini, se sono deliberate dall’assemblea del condominio con le maggioranze indicate dalla norma prima citata; altrimenti, in caso di diniego del condominio o di rifiuto a decidere, sono a carico del disabile che provveda autonomamente all’installazione.

In entrambi i casi, tuttavia, è possibile richiedere il contributo proveniente dal Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Erminia Acri-Avvocato