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Rispondiamo alla domanda di un lettore che ci chiede se l’adulterio rientri nella categoria dei reati e quali sanzioni comporti.


“L’adulterio è un reato? Quali conseguenze derivano dal tradimento?”

La fedeltà tra i coniugi è uno dei doveri fondamentali che nascono dal matrimonio -oltre a quello della collaborazione, assistenza, ecc.-.

Tempo addietro il dovere di fedeltà, inteso come fedeltà sessuale o sentimentale, aveva un valore così rilevante che l’ordinamento giuridico prevedeva conseguenze penali in caso di violazione. Infatti, il codice penale prevedeva due figure di reato:

– il reato di “adulterio” a carico della moglie che avesse tradito il marito, per il quale era prevista la pena della reclusione fino ad un anno (art.559 codice penale);

– il reato di “concubinatoa carico del marito che avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o altrove, per il quale era stabilita la pena della reclusione fino a due anni (art.560 codice penale).

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con due sentenze rispettivamente del 1968 e del 1969, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi questi due articoli, sicchè oggi la violazione del dovere di fedeltà non costituisce più un reato. Però il dovere di fedeltà continua ad avere rilevanza sul piano giuridico, oltre che sociale, ed è inteso dalla giurisprudenza nel senso di ‘lealtà’, ossia come impegno reciproco dei coniugi di non tradire la fiducia dell’altro.

Pertanto, la violazione di tale dovere non ha più conseguenze penali, ma può avere rilevanti conseguenze in campo civilistico. Ad esempio, l’infedeltà può essere causa di addebito della separazione a carico del coniuge colpevole della violazione, quando si tratti di adulterio frequente o ingiurioso e da esso sia derivata la frattura del rapporto coniugale.

Erminia Acri-Avvocato