Rispondiamo al quesito della settimana. BUONA LETTURA.
“Io e mia moglie ci siamo separati da un anno, concordando un assegno mensile di mantenimento a mio carico. Mia moglie ora convive con un altro uomo e sue condizioni economiche sono migliorate. Posso chiedere la riduzione dell’assegno?”
Il solo fatto che la moglie abbia stabilito, dopo la separazione, un rapporto di convivenza con un’altra persona, secondo i giudici, non fa venir meno l’obbligo del marito di corrispondere in tutto o in parte l’assegno di mantenimento, a meno che dalla convivenza non derivi uno stabile vantaggio patrimoniale per la moglie.
Pertanto, per ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento occorre provare la stabilità della relazione ed i vantaggi economici che da essa derivano in via continuativa.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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