Un lettore ci chiede se ? tenuto a partecipare alle spese di riparazione del lastrico solare di propriet? esclusiva di un condomino.
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Il nostro ordinamento giuridico stabilisce che quando un condominio ha l’uso esclusivo del lastrico solare, le spese per manutenzione e ricostruzione dello stesso gravano per 1/3 su chi ne ha l’uso esclusivo, per 2/3 a carico dei proprietari dei piani sottostanti ai quali il lastrico serve di copertura (art.1126 c.c.).
Peraltro, il proprietario esclusivo del lastrico e’ tenuto alla doppia contribuzione quando sia proprietario anche di una delle unita’ immobiliari sottostanti, in proporzione al valore della medesima.
Tuttavia, secondo l’orientamento della giurisprudenza, questo criterio è applicabile solo per le riparazioni dovute a vetustità e non per quelle derivanti da difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, tollerati dal proprietario del lastrico solare.
Siffatto criterio non si ritiene applicabile, inoltre, quando si tratti di spese rese necessarie per fatto imputabile al proprietario del lastrico solare.
Per ulteriori informazioni potete consultare l’articolo “La ripartizione delle spese nella manutenzione del tetto”- Settore legale- oppure scrivere all’autore.
Erminia Acri- Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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