Un lettore, che abita in un edificio condominiale con due soli condomini ci chiede quali regole valgano per le loro decisioni su cose comuni.
“Abito in un edificio per metà di mia proprietà, per metà di proprietà di un altro. Per le decisioni sulle cose comuni dobbiamo rispettare le norme sull’assemblea condominiale?”
Il condominio con due partecipanti è un “piccolo condominio” e ad esso non sono applicabili gli articoli del Codice Civile sull’assemblea condominiale e sulla validità delle relative decisioni.
Al piccolo condominio, però, si applicano gli articoli del codice civile dettati per la comunione in generale, cioè gli art. 1105 e 1106. Tali norme stabiliscono che ogni decisione deve essere adottata dai partecipanti alla comunione a maggioranza (calcolata in base al valore delle loro quote). Inoltre, se i comproprietari non riescono ad arrivare ad un accordo, per risolvere il contrasto possono fare ricorso al giudice ordinario (tribunale), che può anche nominare un amministratore.
Pure nel piccolo condominio, come nel condominio in generale, è necessario che tutti i comproprietari siano stati messi in condizione di conoscere l’argomento della deliberazione, per cui la preventiva convocazione -di cui la legge non prescrive la forma- è indispensabile per la validità della riunione.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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