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I balconi sono di proprietà comune o esclusiva dei condomini? Come si ripartiscono le relative spese? Vi proponiamo i chiarimenti utili ad evitare controversie.



I balconi sono considerati elementi accidentali del fabbricato e, non avendo funzione portante – come, invece, i pilastri e gli architravi- non rientrano tra le parti di proprietà comune, ma appartengono esclusivamente ai proprietari degli appartamenti ai quali gli stessi sono annessi.

Tuttavia, le parti esterne dei balconi forniscono all’edificio una particolare e armonica fisionomia, perciò, pure se non abbiano un particolare valore artistico, devono essere considerate parte integrante della facciata, che con esse acquista un determinato decoro architettonico, sicché sono comuni.

Le spese relative alla manutenzione dei balconi, quindi, spettano ai singoli proprietari, se rigurdano gli elementi concernenti la possibilità di affaccio e di utilizzazione della superficie calpestabile (ad esempio, i parapetti).

Invece, le spese relative alle parti dei balconi che servono a garantire l’integrità architettonica ed estetica del fabbricato (ad esempio, cimose, basamenti, frontali e pilastrini), proprio perchè attengono al decoro architettonico dell’edificio, e quindi ad un bene comune, devono essere ripartite tra tutti i condomini, salvo diversa convenzione, in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, determinato, di solito, in base alle tabelle millesimali.

Erminia Acri-Avvocato