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Il riconoscimento è l’atto con cui una persona dichiara di essere genitore di un figlio nato fuori del matrimonio, con conseguente acquisto, da parte del figlio, della posizione di figlio ’naturale’.

Solitamente il riconoscimento avviene alla nascita del figlio, da parte di uno o di entrambi i genitori, però non deriva automaticamente dalla nascita, ma richiede una apposita dichiarazione che può essere effettuata mediante:

– denunzia nell’atto di nascita;

 dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile, al giudice tutelare o ad un notaio;

– testamento;

– domanda di ’legittimazione’ presentata al giudice o dichiarazione della volontà di legittimare il figlio contenuta in un atto pubblico o in un testamento (la legittimazione è lo strumento con cui il figlio naturale diventa figlio legittimo, cioè acquista la stessa posizione di un figlio nato durante il matrimonio).

Il figlio naturale riconosciuto ha una posizione sostanzialmente uguale a quella del figlio natodurante il matrimonio (detto ’legittimo’). Infatti i genitori hanno nei suoi confronti gli stessi obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che avrebbero nei confronti di un figlio legittimo. Inoltre, acquista diritti successori nei confronti dei genitori come un figlio legittimo. Si esclude, invece, che nascano legami di parentela tra il figlio naturale riconosciuto ed i parenti del genitore.

Il cognome che acquista il figlio naturale è quello del padre, se i genitori lo hanno riconosciuto insieme, altrimenti quello del genitore che ha provveduto al riconoscimento. Se il figlio è stato riconosciuto prima dalla madre e poi dal padre, spetta al figlio la scelta del cognome. Tuttavia, finchè il figlio non abbia raggiunto la maggiore età la scelta è fatta dal giudice, ma può essere sempre modificata dall’interessato.

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