Posted on

Il dovere di fedeltà reciproca dei coniugi è inteso comunemente come obbligo di astenersi da relazioni sentimentali o rapporti sessuali con persone diverse dal coniuge.

Tuttavia, con l’evolversi della realtà sociale la fedeltà ha assunto il significato più ampio di dovere di evitare comportamenti mortificanti nei confronti del partner che ne tradiscano la fiducia, indipendentemente da un’effettiva relazione sessuale con altri.

giudici, infatti, hanno riconosciuto la violazione del dovere di fedeltà anche nei casi di tradimento solo platonico, ma altrettanto offensivo per il partner coinvolto, ed hanno addebitato la separazione al coniuge ’adultero apparente’, cioè che si mostri come adultero nell’ambiente esterno senza esserlo realmente, screditando così l’altro coniuge.Ad esempio, la Corte di Cassazione ha addebitato la separazione ad una donna la quale aveva corteggiato insistentemente, ma inutilmente, un conducente di autobus, che l’aveva respinta ed aveva informato il marito della situazione.

In alcune sentenze anche il comportamento del coniuge che abbia una relazione con altri fatta solo di bigliettini, telefonate o di messaggi via internet, è stato ritenuto un tradimento perchè ingiurioso nei confronti del partner, ed è stata attribuita la responsabilità della separazione al coniuge virtualmente adultero.

Il tradimento virtuale, quindi, può essere motivo di addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, ma occorre sempre dimostrare che la crisi della relazione si è determinata a causa del comportamento del coniuge infedele.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *