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Analizziamo, alla luce dell’articolo 32 della Costituzione italiana, la natura di uno dei diritti inalienabili dell’essere umano, evidenziandone le forme di tutela.


Il nostro ordinamento ha sempre regolato la materia sanitaria con particolare attenzione; difatti, anche prima dell’istituzione del Ministero della sanità, essa era di competenza del Ministero degli interni, e parecchie sono le leggi sanitarie emanate nella nostra storia legislativa.

Senza dubbio, però, v’è stata una svolta in materia con l’avvento della Costituzione e, in seguito, con l’istituzione del Ministero della sanità.

La Costituzione prevede (titolo secondo: rapporti etico-sociali) all’art.32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Questa norma è stata variamente interpretata nel corso degli anni.

Secondo un primo orientamento, meno recente ma presente in alcune pronunzie giurisprudenziali degli ultimi anni, il c.d. diritto alla salute si configurerebbe come un mero diritto sociale, essendo degradabile ad opera del potere autoritativo dell’amministrazione, e quindi sarebbe un semplice interesse legittimo. Invece, secondo altra opinione su cui si è, da ultimo, consolidata la giurisprudenza, il c.d. diritto alla salute è qualificabile come un diritto fondamentale, non comprimibile ad opera della pubblica amministrazione, sia nei rapporti fra i privati, sia nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Queste due diverse interpretazioni presuppongono un’opposta valutazione della formula costituzionale rappresentata dall’art. 32 Cost., la cui ambivalenza si riscontra nell’asserzione per cui il diritto alla salute è sì “fondamentale interesse dell’individuo”, ma egualmente “interesse della collettività”.

Ciò rinvia anche al problema di fondo del carattere precettivo (ossia direttamente applicabile ai casi concreti) oppure meramente programmatico (ossia rivolta al legislatore) dell’art. 32 Cost., in quanto non sembra possibile parlare di un diritto assoluto e fondamentale, non degradabile ad opera del potere autoritativo della pubblica amministrazione, quando la norma costituzionale su cui viene basata tale situazione protetta non abbia sufficiente valenza precettiva.

Certamente la norma si rivolge agli “individui”, e non ai cittadini, sicchè il c.d. diritto alla salute si configura come un situazione protetta dell’uomo e non del cittadino, della persona in quanto tale, tanto che esso, talvolta, è inserito tra i c.d. diritti umani.

Tuttavia, l’inclusione del c.d. diritto alla salute nel catalogo dei “diritti umani” pare risolversi in una mera petizione di principio o in un mero artificio linguistico (l’espressione “diritti umani” al posto di quelle più tradizionali quali “diritti dell’uomo” o “diritti fondamentali”), senza risolvere il problema di fondo, che è innanzitutto di tipo definitorio, in quanto la duplicità delle situazioni giuridiche soggettive determina diverse tipi di tutela giudiziale delle situazioni stesse lese dal comportamenti illeciti.

Difatti, l’immediata applicabilità del precetto di cui all’art.32 Cost. fornirebbe una maggiore protezione alla situazione giuridica riconosciuta e tutelata costituzionalmente, consentendo l’utilizzo di più mezzi giurisdizionali di tutela.

In particolare, il giudice amministrativo è il giudice speciale dei meri interessi legittimi, salvo che si tratti di materie rientranti nella sua giurisdizione esclusiva, mentre la giurisdizione ordinaria si occupa delle violazioni di posizioni soggettive qualificabili come diritti soggettivi. Inoltre, il giudice ordinario non può procedere, in genere, all’annullamento degli atti amministrativi illegittimi, ma può condannare l’amministrazione al risarcimento del danno, il giudice amministrativo può annullare i provvedimenti illegittimi, senza poter disporre, in generale, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno subito.

In quest’ottica, solo in tempi relativamente recenti, la giurisprudenza, e, in particolare, quella costituzionale, ha fornito una più significativa definizione del diritto alla salute, collocandolo su un piano diverso rispetto a quello dei più tradizionali diritti sociali (diritto allo studio, al lavoro, all’assistenza, ecc.), qualificandolo come diritto fondamentale della persona umana, cioè “… non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo …diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati …” (Corte cost., 26 luglio 1979, n. 88).

Il diritto alla salute, quindi, è visto come il più importante dei diritti fondamentali della persona, che risulta protetto anche nei confronti della pubblica amministrazione giacché la norma costituzionale considera la salute come situazione di benessere completo, fisico e psichico, in rapporto con ogni manifestazione ed interesse dell’esistenza dell’uomo, inclusa la sua vita di relazione.

Giurisprudenza e dottrina danno rilievo sia alle lesioni del diritto alla salute che si manifestino nei rapporti fra privati, sia a quelle prodotte da atti e comportamenti della pubblica amministrazione.

Ovviamente le due ipotesi non sono del tutto identiche, poichè il potere amministrativo ha la possibilità di degradare le posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, come dimostra l’espropriazione per pubblica utilità, che realizza l’affievolimento ed il degrado del diritto soggettivo di proprietà.

In proposito, con sentenza n. 559/1987, la Corte costituzionale, ha affermato che “…… il valore primario assegnato al diritto alla salute (art. 32) comporta che la sua tutela debba spiegarsi non solo in ambito pubblicistico -al che si è provveduto con la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 -ma anche nei rapporti tra privati, ove la salute rileva come posizione soggettiva autonoma, la cui lesione va risarcita indipendentemente dalle conseguenze incidenti sull’attitudine del soggetto a produrre reddit…….il perseguimento di una sempre miglior condizione sanitaria della popolazione è, invero, uno degli obiettivi primari che la Costituzione assegna alla Repubblica: ed è perciò interesse generale che per le malattie croniche e recidivanti …siano apprestate cure idonee ad arrestarne il corso o ad impedirne l’aggravamento”.

In tale senso, va ricordata la giurisprudenza del giudice ordinario in materia di danno biologico, secondo cui il bene della salute è tutelato dall’art. 32 Cost. non solo come interesse della collettività, ma anche, e soprattutto, come diritto fondamentale dell’individuo, primario ed assoluto, e perciò operante tanto nei rapporti fra privati quanto in quelli tra gli individui e la pubblica amministrazione.

Il danno biologico consiste “… nella menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, valore che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui vive e all’esplicazione della propria personalità morale, intellettuale e culturale: menomazione questa che comporta un autonomo risarcimento, anche se il danneggiato è persona che non abbia ancora o abbia perduto o non abbia mai avuto attitudine a svolgere attività produttiva di reddito” (Cass., sez. lav., 8 luglio 1992, n. 8325). Con ciò si afferma che il risarcimento del danno non riguarda solo i danni economici in senso stretto, ma si estende anche a tutti quegli eventi lesivi che possono potenzialmente ostacolare la realizzazione delle attività dirette allo sviluppo e alla promozione della persona umana.

In questo caso e nelle altre sentenze, la responsabilità civile per danno alla salute, ai sensi dell’art. 2043 c.c., è vista come un illecito civile per colpa, cioè fuori di ogni imputazione oggettiva del comportamento antigiuridico che ha causato una lesione alla salute, poichè, se l’art. 32 Cost. riconosce il diritto alla salute come primario diritto della persona operante anche nei rapporti fra privati, il danno è risarcibile ove ricorrano i requisiti e le condizioni richiesti dall’art. 2043 c.c., secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

A tale riguardo la giurisprudenza costituzionale ha affermato che “… si deve ritenere che la condotta di un soggetto può essere assunta a fonte di responsabilità civile per il risarcimento dei danni solo se al momento in cui è stata posta in essere sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall’agente …” (Corte Cost.n.202/1991). Conseguentemente, riaffermato il carattere assoluto e primario del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., la lesione di esso può fondare da sola la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. , poiché dal collegamento dell’art. 32 Cost. con l’art. 2043 c.c. discendono l’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità”

Questo tipo di argomentazione pone in evidenza il richiamo diretto all’art. 32 Cost., come norma primaria, sufficiente a fondare la tutela di un diritto fondamentale -in virtù della sua connessione con l’art. 2043 c.c.-.

Quindi, considerato che la lesione del diritto alla salute può legittimare da sola il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’art. 32 Cost. parrebbe una norma costituzionale a carattere immediatamente precettivo.

Dal riconoscimento del carattere di fondamentalità al diritto alla salute (spettante sia ai cittadini sia agli stranieri) deriva la sua inalienabilità, intrasmissibilità, indisponibilità, irrinunciabilità; nonché l’esigenza di assicurarne la tutela con la massima uniformità possibile su tutto il territorio dello Stato.

Tuttavia, per poter dire se in concreto un diritto fondamentale si pone come diritto soggettivo o come interesse legittimo occorre esaminare il diritto positivo, in relazione ai casi concreti. Ciò vale a maggior ragione per il diritto alla salute che esprime sinteticamente la tutela di più situazioni soggettive diverse tra loro (il diritto alla propria integrità psico-fisica; il diritto all’ambiente salubre; il diritto a trattamenti sanitari preventivi; il diritto di essere curato; il diritto a cure gratuite, per gli indigenti; il diritto di non essere curato).

Erminia Acri-Avvocato