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E’ tempo di vacanze invernali. Molti consumatori potrebbero essere attratti dall’acquisto di un soggiorno in una multiproprietà. Qualche consiglio può risultare utile considerando che, alle varie associazioni dei consumatori sono stati segnalati numerosi casi di truffa da parte di fantomatiche società multinazionali, venditrici di multiproprietà.

Il settore delle multiproprietà è in continua espansione e risulta essere preferito da chi ama cambiare spesso il luogo delle proprie vacanze. Si tratta di un acquisto particolare, avente ad oggetto la proprietà o il diritto di godimento di un immobile, il cui utilizzo non può essere inferiore ad una settimana all’anno, così come il contratto non può avere una durata inferiore a tre anni.

Nel periodo prestabilito si fruisce in esclusiva dell’appartamento e si ha la possibilità di effettuare gli scambi con altre persone nelle medesime condizioni, con il vantaggio (spesso solo dichiarato da chi vende) di trascorrere le vacanze sempre in un posto diverso e sempre in un appartamento con le stesse caratteristiche del proprio.

A tutela dell’acquirente, il legislatore è intervenuto con il decreto n.427/1998, che trova applicazione in tutti i casi di acquisto, sia che la stipula del contratto avvenga in albergo, sia che avvenga al proprio domicilio.

Una delle regole fondamentali per chi acquista una multiproprietà è quella di non fidarsi di chi propone di firmare su un generico modulo, giustificando il tutto con inesistenti esigenze di mercato, di sondaggio ecc. Prima di firmare qualsiasi documento è necessario leggere il contenuto, a questo proposito occorre ricordare che chi rifiuta di esibire il testo del modulo o del contratto o mette premura nella firma, con tutta probabilità sta cercando di truffare. Dopo, quindi, aver letto attentamente il contratto si è liberi di firmare o di trattenere lo stesso, leggendolo con più cura a casa o chiedendo il parere di un legale.

Il contratto di acquisto di una multiproprietà, redatto secondo le disposizioni del predetto decreto, deve indicare:

  • identità e domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica;
  • identità e domicilio del proprietario dell’immobile;
  • descrizione dell’immobile e sua ubicazione;
  • estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile, e per gli immobili situati all’estero, estremi degli atti che garantiscono la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
  • il periodo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto dl contratto (diritto di proprietà o di godimento);
  • la possibilità di partecipare o meno ad un sistema di scambio o di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio o di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto.

Relativamente al diritto di recesso o diritto di ripensamento, a tutela dell’acquirente, la legge stabilisce che il consumatore può liberamente recedere dal contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione, senza dover pagare alcuna penalità e senza motivare la decisione. L’acquirente dovrà rimborsare al venditore soltanto le spese sostenute, documentate per la conclusione del contratto e di cui si è fatta menzione nello stesso. Si ricorda che il diritto di recesso è irrinunciabile ed è nulla qualsiasi clausola volta ad escluderlo. Nel caso in cui la clausola sulle modalità di recesso non sia indicata nel contratto o contenga informazioni incomplete, il termine per recedere è di tre mesi dalla stipulazione del contratto. Il recesso si esercita mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto indicato o alla sede della società venditrice. La comunicazione può essere eseguita anche con fax, telegramma o tramite Internet, ma deve essere seguita da lettera raccomandata a/r, entro le successive quarantotto ore. Fin quando non scade il termine per l’esercizio del recesso, il venditore non può pretendere il versamento di somme di danaro a titolo di acconto o di caparra.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il denaro contante o gli assegni vanno consegnati al venditore contestualmente al rilascio di regolare ricevuta dalla società venditrice, in modo da assicurarsi che il soggetto che ha proposto l’acquisto, abbia ricevuto mandato ad operare in nome e per conto della società. E’ altresì, necessario assumere informazioni sulla società finanziaria o sull’istituto presso cui si dovranno effettuare i pagamenti, specie nei casi in cui l’immobile si trovi all’estero, inoltre è opportuno prestare attenzione nel caso in cui la società si trovasse in stato di fallimento o in regime di amministrazione controllata. In tali ipotesi, gli acquirenti di multiproprietà rischierebbero di essere espropriati della loro quota di proprietà dai creditori più forti della stessa società. Infine, prima di procedere al pagamento dell’ultima rata del prezzo d’acquisto, è consigliabile attendere la stipula del rogito notarile.

In riferimento allo stato dell’immobile, oggetto dell’acquisto, se esso è ancora in costruzione, ogni versamento di danaro è strettamente collegato con le tappe di avanzamento dei lavori e, non stabilito nel contratto a scadenza predeterminate.

Spesso i tempi di consegna dell’immobile slittano di mesi, se non di anni. Il contratto deve, pertanto indicare i diritti dell’acquirente in caso di ritardata consegna: la società venditrice, in tal caso è tenuta a mettere a disposizione del consumatore un altro appartamento con caratteristiche identiche a quello che s’intendeva acquistare, senza pretendere un ulteriore esborso dall’acquirente. Le spese c.d. tecniche possono essere a carico del compratore, tipo le spese per i contratti con le utenze (luce, gas, telefono), ma non quelle relative all’allacciamento alla rete dell’acquedotto o a quella fognaria, che sono sempre a carico del costruttore.

Come chiosa, è utile sapere che, in caso di controversie su immobili che si trovano nel territorio dello Stato è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio dell‘acquirente.

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