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Relazione relativa alla conferenza tenuta nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Traduzioni Scientifiche presso l’Università della Calabria, in data 15/12/2000


I soggetti che svolgono attività di traduzione ed interpretariato assumono diversa configurazione professionale a seconda del tipo di contratto su cui si basa il loro incarico.

In particolare, posso essere individuati quattro profili professionali:

1.il traduttore dipendente,

2. il traduttore dipendente pubblico,

3. il traduttore libero professionista,

4. il traduttore ‘ausiliario’ del giudice.

La figura del ‘traduttore dipendente’ ricorre quando l’attività è svolta per il committente in base ad un “contratto di lavoro subordinato”.

Il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato essenzialmente dallo svolgimento della prestazione lavorativa con continuità alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, dietro retribuzione periodica, con inserimento nell’organizzazione dell’impresa (art.2094 e seg. codice civile).

Il lavoratore subordinato si differenzia dal lavoratore autonomo (art.2222 e seg. codice civile) in quanto quest’ultimo s’impegna ad eseguire un’opera o un servizio per il committente, dietro compenso, senza vincolo di subordinazione. Quindi, senza continuità della prestazione e senza dipendenza dal committente. Inoltre, nel lavoro autonomo il lavoratore deve produrre un risultato (l’opera o il sevizio pattuito), mentre il lavoratore subordinato è solo tenuto a mettere a disposizione del datore di lavoro la propria attività, quali che siano i risultati della stessa.

Il traduttore può trovare inserimento nelle imprese i cui organigrammi prevedono la sua figura professionale.

Ai fini del concreto inserimento lavorativo può essere utile immettere il proprio curriculum nella banca dati dell’INFORMAGIOVANI (http://www.informagiovani.it/lavoro).

La figura del ‘traduttore dipendente pubblico’ ricorre quando il traduttore svolge la sua attività, in via continuativa e dietro retribuzione, al servizio dello Stato o di un ente pubblico.

Il rapporto è definito pubblico impiego ed è caratterizzato dalla natura ‘pubblica’ del datore di lavoro, dalla subordinazione gerarchica e disciplinare del lavoratore, da particolari diritti e doveri per entrambe la parti.

Agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge( art.97 Costituzione). In concreto le vie d’accesso sono due: il pubblico concorso e la chiamata diretta.

La procedura concorsuale si conclude con l’approvazione della graduatoria di merito e la nomina dei vincitori dei posti messi a concorso.

L’impiegato che ha ottenuto la nomina ed ha assunto servizio non consegue subito l’iscrizione in ruolo, cioè la stabilità, ma l’acquisisce al termine di un periodo di prova (di solito di 6 mesi) che si sia concluso con giudizio favorevole.

Il rapporto di pubblico impiego è ordinato secondo 9 qualifiche funzionali (distinte in base alla tipologia della prestazione lavorativa), ad ognuna delle quali corrisponde un livello retributivo.

I profili professionali dei traduttori ed interpreti previsti nella pubbliche amministrazioni sono:

  • capo traduttore: ottava qualifica
  • revisore traduttore-interprete: settima qualifica
  • traduttore-interprete: sesta qualifica
  • assistente linguistico: quinta qualifica.

E’ utile tenere presente che, secondo la giurisprudenza, chi è in possesso del diploma di laurea in lingue e letterature straniere deve essere ammesso ai concorsi per i quali sia richiesto il diploma professionale di traduttore-interprete, in quanto il titolo di studio superiore indica un “maggiore livello di conoscenza delle materie” oggetto del bando di concorso (Consiglio di Stato sez.VI, 14 aprile 1999 n.432).

Il traduttore si configura ‘libero professionista’ quando l’attività di traduzione e/o interpretariato è svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, dietro compenso, in base ad un contratto di lavoro autonomo, che ha essenzialmente le seguenti caratteristiche:

  • il lavoratore svolge la sua attività in condizioni di indipendenza;

  • il lavoratore è tenuto a produrre un risultato utile (l’opera pattuita);
  • il compenso è stabilito dalle parti. In mancanza è determinato dal giudice in base alle tariffe o agli usi, oppure, in mancanza di tariffe ed usi, è stabilito dall’organo giudicante previo parere, non vincolante, dell’associazione professionale cui il professionista appartiene (art.2233 cod.civ.).

Sono protette dalla legge sul diritto d’autore sia le traduzioni di opere dell’ingegno sia le traduzioni di testi diversi da quelli letterari o artistici, quali testi o documenti di natura commerciale, in quanto si tratta sempre di un’elaborazione di carattere creativo del testo originario (L.633/41 e L.248/2000, che riforma la L.633 introducendo una serie di norme che rafforzano la tutela per le opere protette dal diritto d’autore contro la copiatura non autorizzata, con aggravamento delle sanzioni amministrative e penali previste a carico dei produttori di opere contraffatte, dei distributori e rivenditori, nonché degli acquirenti).

Si tratta di una figura professionale priva di riconoscimento giuridico, per l’ottenimento del quale sono impegnate varie associazioni di categoria, quale AITI.

L’attività di traduttore o interprete può essere esercitata in forma di impresa.

In tal caso l’esercizio della professione è elemento di un’attività economica organizzata svolta professionalmente:

attività=insieme di atti che comportano la soggezione di chi li esercita ad una particolare disciplina-lo statuto dell’imprenditore-economica=diretta a produrre beni o servizi per il mercato;


organizzata=l’attività deve essere svolta coordinando un complesso di beni (capitale) e/o il lavoro altrui. Quando l’attività si riduce al lavoro personale del titolare con l’ausilio di beni strumentali di modesto valore non si può parlare di imprenditore, ma di lavoratore autonomo.


professionalmente=in modo abituale, cioè non deve essere occasionale o transitoria.

L’impresa può essere svolta non solo da una singola persona (impresa individuale), ma anche da più persone (impresa collettiva).

La società è una forma d’esercizio di impresa collettiva, che si ha quando due o più persone svolgono in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Esistono vari tipi di società tra i quali si può scegliere a seconda delle proprie esigenze. La distinzione si basa essenzialmente sulla presenza o meno di responsabilità personale dei soci per il pagamento di debiti della società, sulla natura dell’attività, sull’esistenza o meno di azioni (il patrimonio sociale può essere diviso in quote, ognuna delle quali è rappresentata da un documento definito ‘azione’). Ad es. nella società in nome collettivo i soci sono personalmente responsabili per i debiti sociali; nella società per azioni i soci non hanno responsabilità personale e le quote sociali sono rappresentate da azioni (il capitale non deve essere inferiore a 200 milioni di lire); nella società a responsabilità limitata non v’è responsabilità personale dei soci, le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni (può essere costituita con un capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire).

Il traduttore può svolgere la sua attività utilizzando il mercato-Internet. A tale scopo occorre la creazione di un sito in cui inserire la propria offerta. Pertanto, bisogna rivolgersi ad un soggetto che fornisca l’accesso su Internet(access provider); ad un soggetto capace di realizzare il sito(service provider); ad un soggetto che dovrà trovare collocazione al sito in un idoneo spazio web. Questi tre servizi possono essere forniti da un unico soggetto o da soggetti diversi.

Il sito è identificato attraverso il ‘nome di dominio’ scelto dal titolare dell’attività, che è una sorta di indirizzo telematico che consente al potenziale cliente di rintracciare il sito. Il nome di dominio prescelto deve essere registrato presso l’Autorità a ciò preposta (normalmente vi provvede il provider).

Le dichiarazioni contrattuali, trasmesse per via telematica, si intendono inviate e pervenute al destinatario con la semplice trasmissione all’indirizzo elettronico del destinatario stesso, quale è la casella di posta elettronica.

I pagamenti possono essere effettuati in modo tradizionale oppure per via telematica.

Le modalità tradizionali sono: il bonifico, l’invio di assegno, la comunicazione off line del numero di carta di credito.

I mezzi di pagamento elettronico, cui si guarda ancora con diffidenza, sono:

  • la moneta elettronica. L’utente ottiene moneta virtuale

pagandone il valore corrispondente ad un istituto emittente, il quale gliela trasferisce attraverso un software. Quindi essa può essere usata per acquistare da chi accetti tale moneta in base ad una precedente convenzione con l’istituto emittente.

Il procedimento avviene in modo semplice: il software cancella la moneta spesa dalla disponibilità del compratore e la trasferisce in quella del venditore.

La riservatezza dell’acquirente è assicurata con tecniche crittografiche a chiave asimmetrica.

La moneta elettronica può essere incorporata in una smart card.

E’ il mezzo più adeguato al mercato virtuale.

– carta di credito (l’adozione di un protocollo di sicurezza, basato

su tecniche crittografiche a chiave asimmetrica, da parte del

server assicura la sicurezza del pagamento e la segretezza delle

informazioni ad esso relative).

E’ il mezzo più diffuso.

  • assegni elettronici. Anche questa forma di pagamento si basa

sulla crittografia a chiavi asimmetriche. Ad es. il tipo più noto è il c.d. Netcheque: l’utente emette un assegno su un libretto di assegni elettronico, che può essere incorporato in una smart card, lo firma con la sua firma digitale e lo trasmette al venditore, il quale con la propria firma digitale può girare l’assegno alla banca per il relativo pagamento.

La normativa italiana consente i pagamenti elettronici, previsti nell’art.14 del d.P.R. 513/97. Tuttavia, la predetta disposizione rinvia ad un successivo provvedimento la definizione delle regole tecniche dei pagamenti informatici, che ancora non sono state emanate.

Il traduttore può assumere la veste di ‘ausiliario del giudice’: vi sono dei casi in cui il giudice ha l’obbligo o la facoltà di farsi assistere da una persona esperta in una determinata arte o professione (ausiliario).

Nell’ambito del processo civile il giudice può (facoltà discrezionale) nominare un traduttore:

  1. quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana;
  2. quando occorre esaminare documenti in lingua straniera.

Il traduttore nominato dal giudice, prima di svolgere il suo incarico, presta giuramento “di adempiere fedelmente il suo ufficio” (artt.122 e 123 cod.proc.civ.).

Al traduttore spetta un compenso determinato dal giudice sulla base del D.P.R. 27 luglio 1988 n.352 (per attività svolta nei procedimenti civili e penali).

Nell’ambito del procedimento penale v’è una serie di ipotesi in cui l’autorità procedente deve provvedere alla nomina di un interprete (art.143 cod.proc.pen.)- l’espressione ‘interprete’ è usata dal legislatore penale per designare sia la persona che riproduce in lingua italiana o in lingua diversa dichiarazioni orali, sia la persona che svolge lo stesso compito nei confronti di documenti scritti-:

  1. quando l’imputato(o indagato) non conosce la lingua italiana;
  2. quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera;
  3. quando la persona che deve o vuole fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana.

Non può svolgere tale attività chi si trovi in alcune situazioni specificate nell’art.144 cod.proc.pen. (incapacità ed incompatibilità dell’interprete).

La prestazione dell’ufficio di interprete è obbligatoria e chi è nominato non può sottrarsi al compito affidatogli.

L’interprete nominato è convocato davanti all’autorità procedente con comunicazione scritta, ma, nei casi urgenti, può essere citato anche oralmente.

L’autorità procedente ammonisce l’interprete sull’obbligo di adempiere fedelmente il suo compito e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno in sua presenza o per mezzo di lui.

Chi è interessato ad essere nominato traduttore o interprete può presentare in Tribunale la relativa domanda, con allegata la documentazione richiesta.

Nella quotidianità molto spesso si rivolgono ai traduttori iscritti all’elenco del Tribunale i privati che intendono produrre in giudizio documenti scritti in lingua straniera.

Erminia Acri

(Avvocato)


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