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LA FAMIGLIA DI FATTO

Andiamo a vivere insieme?

Si.

Ecco pronta, chiavi in mano, una famiglia di fatto.

Ma quanto e come questa famiglia, somiglia e viene considerata, in relazione alla famiglia cosiddetta legittima, cioè quella basata sull’atto formale costituito dal matrimonio?

Beh , al momento, a quanto pare, dalle varie sentenze in merito, emesse dai numerosi tribunali, la differenza tra la famiglia di fatto e quella legittima c’è, eccome!!!

La giurisprudenza, si esprime, sull’argomento, probabilmente rispecchiando la volontà di chi, unendosi “di fatto”, evita volutamente il vincolo matrimoniale e tutte le conseguenze giuridiche che esso comporta.

Tuttavia i giudici, per rivendicazioni varie, spesso hanno dovuto affrontare il problema della equiparazione o meno della famiglia di fatto alla famiglia cosiddetta legittima, soprattutto sotto diversi profili di carattere patrimoniale.

Vediamo due esempi:

  • Nella famiglia di fatto esiste l’obbligo del mantenimento a carico dei conviventi?

Si, in analogia a quanto stabilito per i coniugi dall’art. 143 c. civ., ma solo per il periodo di convivenza. Infatti, se per un qualunque motivo, questa dovesse cessare, contrariamente a quanto accade in una separazione legale, nulla sarebbe dovuto al coniuge economicamente più debole, come assegno familiare.

  • Nella successione ereditaria, in caso di morte di uno dei conviventi, può il convivente superstite succedere a quello defunto così come avviene per i coniugi (anche se separati o divorziati)?

No, salvo caso in cui esista testamento che disponga in tal senso, o caso in cui, trattandosi ad es. di un immobile, il convivente superstite abbia contribuito all’acquisto e abbia la possibilità di dimostrarlo.

In sostanza, i rapporti “more uxorio” non possono pretendere il riconoscimento legale della comunione dei beni che la legge invece dispone nei rapporti tra coniugi (art. 177 e ss. C. civ.).

Perché?

Perché si ritiene che la convivenza “more uxorio” manchi completamente dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri propri del rapporto fra coniugi.

In questo momento, la giurisprudenza non può apportare innovazioni, ma sarebbe opportuno che, sul piano legislativo si provvedesse ad inserire la figura del convivente tra i legittimari per ammettere un diritto di questi sull’abitazione paraconiugale.

Quindi?

Tutto ancora da fare!

Per la nostra legislazione, la vera famiglia, con diritti e doveri, è solo quella legittima.

Non saremo un po’ indietro, visto che le famiglie di fatto sono in aumento e i matrimoni in diminuzione?

Vedremo!!!Stefania Labate

(Da un’idea dell’Avv.

Anna Vittoria Civitelli

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