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Si può pretendere di rinunciare al servizio centralizzato di riscaldamento e di non pagare più le relative spese?


 

 

 

 

A volte capita, per esigenze personali, di decidere unilateralmente di distaccare il proprio appartamento dall’impianto centralizzato di riscaldamento, e di entrare in lite con il condominio in ordine alla partecipazione alle spese relative all’impianto comune.

Invero, non v’è alcuna norma che disciplini queste situazioni, ma soltanto una serie di sentenze della Corte di Cassazione che, pur non adattandosi a tutte le situazioni, forniscono utili indicazioni all’interprete.

In particolare, la giurisprudenza, in linea di massima, considera vietato il distacco di una o più unità immobiliari dall’impianto centrale perché normalmente determina uno squilibrio nel funzionamento dell’impianto stesso con aggravio di spese per gli altri condomini (Corte Cass.n.6269/84; n.4023/96).

Tuttavia, si ammette il distacco dall’impianto centralizzato quando sia autorizzato dal regolamento condominiale o da tutti i condomini, oppure quando l’interessato provi (mediante consulenza tecnica) che il distacco, date le caratteristiche tecniche dell’impianto, non produce né squilibri tecnici né una maggiore spesa per i condomini che continuano a servirsene (Cass.n.1775/98; n.2968/98).

Per quanto riguarda la contribuzione alle spese per l’impianto comune, si ritiene che il condomino, anche se rinuncia al servizio comune, quale comproprietario dell’impianto, deve partecipare alle spese inerenti alla conservazione ed alla ricostruzione dello stesso, mentre, non usufruendo del servizio, non è tenuto a contribuire alle spese per l’uso, come quelle per l’acquisto del combustibile (Cass.n.10214/96). Comunque, anche secondo recenti sentenze, il condomino che ha effettuato il distacco deve pagare l’eventuale maggiore spesa per l’uso dell’impianto centrale conseguente al suo operato.

La confusione in materia non è poca…..Pertanto, quando si desidera staccare il proprio appartamento dall’impianto centrale è opportuno farsi autorizzare dall’assemblea condominiale sulla base di una relazione tecnica che, oltre a dimostrare che non sarà pregiudicato il regolare funzionamento dell’impianto comune, precisi la percentuale di riduzione delle spese di gestione dell’impianto comune derivante dal distacco.

In proporzione al risparmio sulle spese di gestione conseguente al distacco sarà stabilito l’esonero dalla contribuzione alle stesse per il condominio che rinuncia a fruire del riscaldamento comune. Ciò consentirà di evitare incrinature nei rapporti con gli altri condomini e di prevenire lunghi e costosi procedimenti giudiziari.

Erminia Acri

Avvocato

 

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