Il trattamento di fine rapporto (TFR) o di fine servizio è una somma che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, come forma di retribuzione differita.
L’art. 12‑bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 riconosce, in certi casi, al coniuge divorziato il diritto a una quota (fino al 40%) di questa indennità percepita dall’ex coniuge lavoratore.
Dopo la legge 20 maggio 2016, n. 76, una disciplina analoga è stata estesa anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in quanto la legge rinvia espressamente, “in quanto compatibili”, all’art. 12‑bis della legge n. 898/1970.
Chi può chiedere la quota di TFR
Perché l’ex coniuge (o l’ex parte di unione civile) possa chiedere la quota del TFR, devono esserci questi requisiti:
- Provvedimento di divorzio
- Non basta la separazione personale: il coniuge solo separato non ha diritto alla quota di TFR.
- Assegno divorzile
L’ex coniuge deve essere titolare di un assegno di divorzio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 898/1970. Quando l’assegno divorzile è stato sostituito da una dazione in unica soluzione (liquidazione una tantum), la dottrina e la giurisprudenza tendono a escludere l’applicazione dell’art. 12‑bis, proprio perché non esiste più un assegno periodico collegato alla solidarietà post‑coniugale. - Mancato passaggio a nuove nozze dell’avente diritto
Se il coniuge beneficiario dell’assegno contrae nuovo matrimonio, perde l’assegno di divorzio (art. 5, comma 10, legge n. 898/1970) e, di conseguenza, anche il diritto alla quota di TFR.
Non sono equiparate al nuovo matrimonio le semplici convivenze di fatto; rileva invece l’unione civile formalmente costituita, che produce effetti giuridici analoghi. - Estensione alle unioni civili
L’art. 1, comma 19, della legge n. 76/2016 stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c. spettano anche alla parte dell’unione civile; il comma 25 applica, in quanto compatibili, gli artt. 4, 5, 8, 9, 9‑bis, 10, 12‑bis, 12‑ter, 12‑quater, 12‑quinquies, 12‑sexies della legge n. 898/1970 anche allo scioglimento dell’unione civile.
Ne deriva che, nei rapporti tra parti di unione civile sciolta, la disciplina della quota di TFR segue, in linea di principio, le stesse regole del divorzio. - Esclusioni: indennità maturata ed esigibile prima della presentazione della domanda di divorzio; versamento delle somme in un fondo pensione complementare prima dell’avvio del divorzio; anticipazioni percepite durante il matrimonio o la separazione,
Che cosa rientra nel “TFR” ai fini dell’art. 12‑bis Legge 898/1970 e quando nasce il diritto
L’art. 12‑bis riguarda le indennità di fine rapporto (TFR o trattamenti analoghi di fine servizio), che la giurisprudenza e la dottrina qualificano come retribuzione differita, cioè parte del compenso per il lavoro svolto, accantonata per essere liquidata alla cessazione del rapporto.
Sono quindi rilevanti:
- il TFR ex art. 2120 c.c.
- le indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici, che svolgono funzione analoga
Il diritto dell’ex coniuge (o ex parte dell’unione civile) alla quota di TFR diventa attuale quando:
- cessa il rapporto di lavoro dell’ex coniuge lavoratore
- quest’ultimo percepisce effettivamente l’indennità di fine rapporto
La Corte di cassazione ha chiarito che:
- il diritto nasce con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se il pagamento dell’indennità è differito per legge (ad esempio pensionamento anticipato con “Quota 100”: il diritto dell’ex sorge alla cessazione del rapporto, ma l’azione può essere esercitata quando l’indennità è effettivamente corrisposta al lavoratore)
- l’effettiva percezione dell’indennità da parte del lavoratore è condizione per poter esercitare l’azione.
Come si calcola la quota del 40%
La regola di base è che l’ex coniuge ha diritto a una quota pari al 40% dell’indennità totale di fine rapporto, limitata però agli anni in cui matrimonio (o unione civile) e rapporto di lavoro sono coincisi.
In pratica, il calcolo segue questi passaggi:
- si individua il periodo complessivo di lavoro che ha generato il TFR
- si individua il periodo di sovrapposizione tra quel rapporto di lavoro e il matrimonio/unione civile
- si determina la quota di TFR maturata in quel periodo coincidente
- su quella quota si applica il 40% spettante all’ex coniuge titolare di assegno divorzile
L’idea di fondo è che il TFR maturato durante la vita matrimoniale (o unione civile) è il frutto di una comunanza di vita e di contributi reciproci, anche se solo uno dei due partner lavorava.
Il diritto alla quota di TFR si collega alla titolarità dell’assegno al momento della cessazione del rapporto di lavoro e della maturazione dell’indennità.
La successiva modifica o revoca dell’assegno divorzile, in un giudizio di revisione, risponde a regole proprie, ma non incide retroattivamente sui diritti già maturati sul TFR per il periodo in cui:
- il matrimonio/unione civile era in essere
- l’assegno divorzile era riconosciuto
- il rapporto di lavoro è cessato e l’indennità è stata percepita.
Erminia Acri – Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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