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Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) individua una tipologia di lavoro subordinato a orario ridotto rispetto al rapporto a tempo pieno. Può essere instaurato sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato e si svolge con modi e tempi prefissati.

Esistono tre tipologie di contratto part-time:

  • Orizzontale: l’attività è prestata in tutti i giorni lavorativi con orario ridotto (es: 4 ore x 5 giorni lavorativi).
  • Verticale: l’attività è prestata solo in alcuni giorni della settimana con orario pieno (es: 3 giorni pieni a settimana).
  • Misto: è una combinazione delle altre due tipologie.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e dell’orario di lavoro (con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno).

Principio generale: parità di trattamento e proporzionalità

Il lavoratore assunto con contratto di lavoro part-time ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo di un lavoratore assunto con contratto a tempo pieno, anche riguardo alle ferie, proporzionalmente alle ore di lavoro effettivamente svolte. Questo principio è sancito dall’art. 7 del D.Lgs. 81/2015: “Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.” 

La Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento (Cass. 11 aprile 2018 n. 8966).

Modalità di calcolo delle ferie

La modalità di calcolo delle ferie varia a seconda del tipo di lavoro part-time svolto:

  • Part-time orizzontale: al lavoratore spettano le stesse giornate di ferie riconosciute ai colleghi con contratto a tempo pieno. La differenza riguarda la retribuzione, che è determinata sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte.
  • Part-time verticale e misto: il calcolo delle ferie è proporzionato ai giorni di lavoro effettivamente svolti. Ad esempio, se si lavora solo 3 giorni alla settimana invece di 5, i giorni di ferie spettanti saranno riproporzionati secondo i criteri previsti dal contratto collettivo applicato.

Riferimenti normativi e contrattuali

  • La legge prevede un periodo annuale minimo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane per tutti i lavoratori subordinati, compresi i part-time (art. 36, c. 3, Cost.; art. 2109 c.c.; art. 10 D.Lgs. 66/2003).
  • I contratti collettivi possono prevedere una durata superiore e regole più dettagliate per la maturazione e la fruizione delle ferie.
  • In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, o di frazioni di mese, si applicano le regole previste dal CCNL di riferimento per il calcolo dei ratei maturati.

In sintesi, il lavoratore part-time ha diritto alle ferie come il lavoratore a tempo pieno, secondo criteri di proporzionalità e parità di trattamento. La specifica modalità di calcolo dipende dalla tipologia di part-time e dal contratto collettivo applicato, ma non si può mai scendere sotto il minimo legale previsto dalla legge.

Erminia Acri-Avvocato

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