La legge sul divorzio (Legge n. 898/1970), art. 5 comma 6, stabilisce che:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
L’assegno di divorzio può essere soggetto a revisione o cessazione in presenza di “giustificati motivi”, ossia cambiamenti significativi e documentati nelle condizioni personali o patrimoniali dei coniugi. I mutamenti devono essere rilevanti e vanno valutati comparativamente, considerando se persiste la necessità di un riequilibrio delle condizioni economiche tra le parti. Il giudice, infatti, non può limitarsi a raffrontare le condizioni economiche, ma deve considerare anche il contributo di ciascuno durante il matrimonio e se la nuova situazione renda superfluo l’assegno per il beneficiario, che abbia raggiunto autosufficienza economica o non si trovi più in “inadeguatezza di mezzi” o “impossibilità oggettiva di procurarseli” come previsto dalla legge.
“Se ricorrono dei giustificati motivi relativi alla situazione personale o patrimoniale (o di entrambi), l’ex coniuge interessato può chiedere una revisione dell’assegno (un aumento o una diminuzione) o anche l’esenzione dall’assegno stesso. Rilevano i mutamenti importanti e documentati da valutare bilateralmente e comparativamente per stabilire se sussiste l’esigenza di un riequilibrio delle condizioni economiche (Cass. 2 maggio 2007 n. 10133, Cass. 13 febbraio 2006 n. 3018).”
L’onere di provare il cambiamento in senso migliorativo delle condizioni economiche dell’ex coniuge titolare dell’assegno grava sull’ex coniuge onerato del pagamento. È necessaria la dimostrazione di fatti nuovi, concreti e rilevanti, non essendo ammissibile la revisione fondata su mere rivalutazioni di circostanze già esistenti al momento della sentenza di divorzio.
Non è ammissibile una richiesta che non indichi fatti nuovi, tali da imporre modifiche o revoche (Cass. 6 marzo 2023 n. 6639, Cass. 9 maggio 2022 n. 14581, Cass. 15 novembre 2021 n. 34431) né il giudice della revisione può accordarla solo sulla base di una diversa valutazione di fatti già dedotti nel giudizio di divorzio (Cass. 30 marzo 2023 n. 8985).
Con riferimento alle nuove nozze dell’ex coniuge titolare dell’assegno, lo stesso art. 5, comma 10, prevede che “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”. In tal caso, la cessazione è definitiva, opera di diritto dal momento del nuovo matrimonio e non è più possibile richiedere l’assegno nemmeno in caso di scioglimento o annullamento delle nuove nozze. La funzione assistenziale dell’assegno, infatti, viene meno perché i doveri di solidarietà morale ed economica spettano al nuovo coniuge.
L’assegno di divorzio, quindi, può essere:
- Rivisto (aumento/diminuzione) o cessare per mutamenti rilevanti nelle condizioni economiche, personali o patrimoniali delle parti, su istanza e prova di chi lo richiede.
- Cessare automaticamente in caso di nuove nozze del beneficiario.
Il tribunale può inoltre procedere d’ufficio alla cessazione se rileva la mancanza dei requisiti di legge.
Ogni richiesta deve essere documentata e fondata su fatti nuovi e concreti.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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