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L’unione civile è un istituto, introdotto dalla Legge n.76/2016 (dopo un lungo e travagliato iter parlamentare), destinato a regolamentare la stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, intesa come “specifica formazione sociale” ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Il disegno di legge estendeva alle unioni civili la cosiddetta stepchild adoption (di cui all’art. 44 della legge sulle adozioni, L. n.184/83), ovvero la possibilità da parte di uno dei due partner di adottare i figli biologici dell’altro, però tale previsione è stata espunta dal testo normativo approvato che, al comma 20 dell’art. 1, così dispone: “Al solo fine di assicurare l’effettivita’ della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche’ alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.”

Quanto riportato nell’ultimo periodo del citato comma 20 lascia margini di discrezionalità al giudice chiamato a pronunciarsi sul caso di adozione.  In virtù di tale inciso finale, in più occasioni, i giudici hanno disposto l’adozione del figlio biologico del partner omosessuale, ritenendo sussistenti i presupposti dell’adozione in casi particolari, di cui all’art, 44, 1°comma, lett. d) L.184/83.

A differenza dell’adozione “legittimante” , ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 184/83, consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio (nel nostro ‘ordinamento consentito solo tra persone di sesso diverso) ” l’adozione in casi particolari, di cui all’art, 44, 1°comma, lett. d) L.184/83, presuppone la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, che può essere di fatto ma anche di diritto, in quanto, a differenza dell’adozione piena, non presuppone una situazione di abbandono dell’adottando e può essere disposta allorché si accerti, in concreto, l’interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva ma instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura, non avendo invece alcuna rilevanza l’orientamento sessuale dell’adottante (nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione di merito che aveva disposto tale forma di adozione nei riguardi di una bambina, di circa sei anni di età, da parte della compagna stabilmente convivente della madre, che vi ha consentito avendo accertato in concreto l’idoneità genitoriale dell’adottante – e, quindi, la corrispondenza all’interesse della minore). non legittimante, fondata su requisiti diversi sia in ordine alla situazione di fatto nella quale versa il minore, sia in ordine alla relazione con il richiedente l’adozione.” (Sent. Corte di Cassazione n. 12962/2016, n. 15202/2017).

La giurisprudenza ha anche dichiarato l’efficacia nel nostro Paese di provvedimenti stranieri di adozione piena in favore di coppie omosessuali, se alla base non c’è accordo di surrogazione di maternità (v. Sent. Corte di Cassazione Sez. Unite n.9006/2021).

Erminia Acri-Avvocato

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