“Gent. Avv.Erminia Acri, l’amministratore del mio condominio espone abitualmente in una bacheca sita nell’androne condominiale un prospetto con i nomi dei condomini e le quote di rispettiva spettanza, sia in pagamento che arretrate. Vorrei sapere se è corretto. La ringrazio anticipatamente di un suo cortese cenno di riscontro M. G.”
La Corte di Cassazione, in più di un’occasione ha affermato che non è da ritenere consentito affiggere nell’atrio comunicati con i quali alcuni condomini siano indicati come morosi. Tra tante, con sentenza n.186/2011, ha asserito che “Fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti degli altri condomini nei confronti della collettività condominiale, costituisce indebita diffusione di dati personali, illecita e fonte di responsabilità civile ai sensi degli art. 11 e 15 d.lg. 196/2003, l’affissione nella bacheca dell’androne dell’edificio condominiale (e, quindi, in luogo aperto all’accesso a terzi estranei al condominio), da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito dei singoli partecipanti al condominio in ordine all’onere di contribuzione alle spese comuni.” Nello stesso senso l’ordinanza n. 29323 del 7.10.2022.
A seguito della riforma in materia condominiale, il Garante privacy, per «facilitare un dialogo equilibrato tra tutti gli abitanti dello stesso condominio», ha predisposto un vademecum (’Il condominio e la privacy’) che esamina i casi che più frequentemente si verificano nella vita condominiale, tra cui le comunicazioni che possono essere affisse in bacheca. In proposito l’Autorità precisa che possono essere affissi solo messaggi inerenti a comunicazioni di carattere generale, ma non particolare, ossia riferite, direttamente o indirettamente ad un determinato condomino. Pertanto, è vietato esporre in bacheca (o altre aree comuni) i nomi dei condomini con le rispettive posizioni debitorie.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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