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“Sono divorziata da 14 anni, con assegno di mantenimento a carico del mio ex marito. Vorrei sapere se mi spetta una parte del TFR del mio ex che, da poco, ha presentato domanda di pensione. Grazie. G. V.”

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un importo spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

Ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898/1970, il coniuge divorziato, se non si è sposato nuovamente e già percepisce dall’ex lavoratore un assegno divorzile con cadenza periodica,  ha diritto  a  quota dell’indennita’ di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto  di  lavoro,  in  misura  pari  al  40% dell’indennita’ totale riferita agli  anni  in  cui  il  rapporto  di lavoro del coniuge divorziato è coinciso  con il matrimonio.      

L’accertamento del diritto alla quota di TFR viene dichiarato con la sentenza di divorzio, ove il TFR sia già maturato, altrimenti, ove sia maturato in epoca successiva, il coniuge interessato dovrà presentare apposito ricorso al Tribunale competente, avente ad oggetto l’attribuzione di quota di indennita’ di fine rapporto ex  art.  12-bis legge n. 898/1970.         

Analogo diritto non spetta al coniuge separato.

Erminia Acri-Avvocato

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