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Il codice civile (art.2048) stabilisce che il padre e la madre (o il tutore) sono responsabili del danno provocato dal figlio minorenne che conviva con essi.

Si tratta di una forma di ’responsabilità per fatto altrui’ – i genitori rispondono dei danni causati dai figli per il fatto di essere loro genitori – che grava anche sui precettori e su coloro che insegnano un mestiere o un’arte nei confronti dei loro allievi ed apprendisti, per il tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza. Scopo di questa imputazione del risultato dannoso a persone diverse da chi ha prodotto il danno, è quello di garantire il risarcimento del danno subito dal terzo, in virtù del fatto che normalmente i minori non hanno un proprio patrimonio.

Tuttavia, la legge prevede che i genitori -come anche i tutori, i precettori ed i maestri- possono liberarsi dalla responsabilità se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto, cioè di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Per quanto riguarda, in particolare, i genitori, essi devono dimostrare di aver svolto, sul figlio minore, una vigilanza adeguata, in relazione all’età, all’indole ed al carattere del figlio medesimo, e di avergli impartito un’adeguata educazione, in rapporto alle condizioni personali, familiari, e all’ambiente sociale, in modo da avviare il minore ad una corretta vita di relazione. A tali condizioni, secondo i giudici, i genitori vanno indenni da responsabilità perché il fatto dannoso non era prevedibile e, quindi, non era neppure prevenibile.

Erminia Acri-Avvocato

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