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L’affidamento di un autoveicolo al custode di un pubblico parcheggio dà luogo ad un contratto “atipico” di posteggio, al quale, secondo costante dottrina e giurisprudenza, devono essere applicate le norme relative al contratto di deposito.

Pertanto, il gestore del parcheggio ha l’obbligo di:

– custodire l’automezzo e restituirlo nello stato in cui è stata consegnato;

– risarcimento del danno, qualora il veicolo venga sottratto o danneggiato.

Il contratto atipico di posteggio è concluso nel momento in cui il veicolo viene immesso e lasciato nell’apposito spazio all’interno del parcheggio, senza che occorra anche la consegna delle chiavi o del documento di circolazione – circostanza che rileva solo ove le parti l’abbiano espressamente pattuita -, ed anche se il pagamento del prezzo non avviene anticipatamente.

L’obbligo del custode del parcheggio di risarcimento del danno nel caso in cui il mezzo depositato venga sottratto o danneggiato, sussiste ove lo stesso non dia la prova dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento, e cioè, in sostanza, di un fatto fortuito, nonostante l’impiego della diligenza adeguata.

L’obbligo di custodire l’autoveicolo posteggiato non si estende di per sè alle cose contenute nel veicolo, salvo apposito patto in tal senso, ma riguarda solo le singole componenti del veicolo depositato che costituiscano elementi essenziali dello stesso per essere collegate stabilmente allo stesso (ad. es. ruota di scorta).

Talvolta nei parcheggi sono esposti cartelli con cui il gestore manifesta la volontà di declinare ogni responsabilità per eventuali furti o danni. Ebbene, la volontà di escludere la responsabilità del custode, espressa unilateralmente, è irrilevante: una clausola che limita la responsabilità del posteggiatore, se contenuta nelle condizioni generali di contratto, deve considerarsi vessatoria, e perciò priva di efficacia se non approvata specificamente per iscritto.

Erminia Acri-Avvocato

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