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Il Codice della Strada (articolo 173 comma 2) stabilisce che “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.” “Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 661. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.” (art. 173 comma 3-bis), oltre alla decurtazione di n. 5 punti sulla patente.

La nostra legislazione prevede l’obbligo di contestazione immediata delle infrazioni alle norme del codice della strada – articolo 201 codice della strada – per la correttezza del procedimento sanzionatorio e per la piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La contestazione immediata può non essere effettuata solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, che devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, risultando altrimenti illegittimi l’accertamento e gli atti successivi del procedimento.

Riguardo all’inottemperanza dell’obbligo di contestazione immediata, la Corte di Cassazione, con sentenza n.13118/09, ha affermato che i vigili possono elevare la contravvenzione anche senza la contestazione immediata nei confronti degli automobilisti colti a parlare al cellulare.

Nel caso esaminato il trasgressore si era difeso sostenendo che il fatto che il vigile non era riuscito a fermarlo significava che lo stesso si trovava ad una distanza tale da rendere possibile un errore di percezione sensoriale. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che la mancata contestazione immediata, da sola, non dimostra che il vigile fosse troppo lontano dal luogo dove è stata commessa la violazione dell’articolo 173 codice della strada, e perciò potesse aver commesso un errore, considerato che l’accertamento puo’ essere effettuato anche a distanza che, per svariati motivi, non permette il fermo del veicolo.

Con altra sentenza (n. 4219/2011) è stato ribadito lo stesso principio, in relazione al caso di una contravvenzione elevata dai vigili urbani per l’uso del cellulare senza auricolare, mentre gli agenti, procedenti in senso contrario, si trovavano a loro volta su un’autovettura in movimento.

Erminia Acri-Avvocato

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