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“Egregio Avvocato, ho letto sul sito lastradaweb alcuni suoi articoli molto chiari sul tema del mantenimento, mi sa dire in quanti anni si prescrivono gli assegni di mantenimento per i figli non versati? Cordiali saluti. P. R.”

La regolamentazione dell’assegno di mantenimento per i figli si riscontra nell’omologazione della separazione consensuale o nel provvedimento che definisce la separazione giudiziale tra coniugi, oppure nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o nel verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al Tribunale, o nell’atto di negoziazione assistita di cui al D. L. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014.

Per quanto riguarda la prescrizione dei ratei dell’assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all’anno, sono prestazioni di natura periodica assimilabili alla nozione di “pensioni alimentari”, come tali soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art 2948 cod. civ., che decorre dalle singole scadenze, in relazione alle quali sorge l’interesse all’adempimento (sentenza Cassazione civile n.18097/2005).

La prescrizione decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. si ritiene applicabile solo quando viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato, ma solo in relazione a quei ratei (sentenza Cassazione civile n.13414/2010).

Erminia Acri-Avvocato

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