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Buongiorno, in merito alla sentenza della Cassazione sulla pensione di reversibilità tra coniuge superstite e divorziato; esite una legge che attesti che se il coniuge è divorziato ed è titolare di assegno di divorzio, gli spetta comunque la pensione?”

Ai sensi dell’articolo 9 della legge n.898/70, “in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozza e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”. Inoltre, l’articolo 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, prevede che il coniuge divorziato per ottenere la pensione di reversibilità deve essere già titolare dell’assegno divorzile attribuitogli dal Tribunale con sentenza.

Pertanto, le condizioni per il diritto alla pensione di reversibilità si verificano quando da parte del competente Tribunale sia stato riconosciuto l’assegno divorzile di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970. Conseguentemente, alla domanda diretta ad ottenere il trattamento pensionistico deve essere allegata la sentenza da cui risulti l’effettiva titolarità dell’assegno divorzile.

In caso di concorrenza del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, con il coniuge superstite, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato spetta al Tribunale, sicchè l’ente previdenziale provvede alla ripartizione della pensione sulla base di quanto attribuito dal Tribunale all’uno e all’altro coniuge (art. 9 comma 3 L 898/1970: “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.”)

Erminia Acri-Avvocato

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