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L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica (art. 1 legge n. 18/1980, come modificato dall’art. 1, comma 2, legge n. 508/1988), erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale condizione ricorre quando il soggetto riconosciuto invalido non riesce a compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che lo rendono, pertanto, bisognoso di assistenza.

Nella Circolare del Ministero del Tesoro n. 14/1992 sono individuati gli “atti quotidiani della vita”, che bisogna non essere in grado di fare per aver diritto all’indennità di accompagnamento, con precisazione che non è indispensabile l’incapacità a svolgere tutti gli atti quotidiani della vita ivi elencati ma deve mancare l’autonomia “nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di tali atti”. Tra questi: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell’ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento tempo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, guida dell’automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc.. 

La giurisprudenza, ai fini dell’accertamento del diritto all’indennita’ di accompagnamento, ha espresso, costantemente, il seguente principio: “l’impossibilita’ di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacita’ di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessita’ di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell’indennita’ di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e piu’ rigorosi dalla semplice difficolta’ di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficolta’, configuranti impossibilita’ (Cassazione sent. nn. 7558 /1998, 636/1998; 12521/2009, 26092/2010, 6091/2014).

“….nell’ambito degli atti che il soggetto non sia in grado di compiere, anche un’ampia pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determinano, la non autosufficienza prevista dalla norma. E, simmetricamente, anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina la non autosufficienza” (Cassazione sent. n.13362/2003)

A chi spetta

Occorre essere in possesso dei requisiti sanitari, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età ed essere cittadini italiani residenti in Italia oppure, purché sempre residenti in Italia, cittadini comunitari o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di almeno un anno.

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

QUANTO SPETTA

Per il 2022 l’importo dell’indennità è di 528,94  euro.

LA DOMANDA

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta con verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine del prescritto accertamento sanitario.

Nella domanda devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento.

Il procedimento per il riconoscimento dell’invalidità civile inizia con l’invio all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Successivamente il richiedente provvede (inserendo il codice del certificato medico) ad inoltrare la domanda di accertamento sanitario, direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo all’apposito servizio con le proprie credenziali, oppure tramite un ente di Patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, ecc.).

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC (se fornito dall’utente) e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Se si vuole contestare il giudizio sanitario espresso dalla commissione medica dell’INPS che deve accertare l’invalidità, occorre farlo, con ricorso in giudizio, entro sei mesi dalla notifica del verbale.

Erminia Acri-Avvocato

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