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“Io e mio marito siamo disoccupati, lavoriamo saltuariamente e abbiamo difficoltà a provvedere al mantenimento di nostro figlio. Possiamo pretendere un aiuto economico dai nostri genitori?”

Le disposizioni degli artt. 147 e 148 del codice civile sanciscono l’obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori. Tale obbligo è esplicitato nella disposizione di cui all’art. 316 bis del codice civile, che così prevede, al I comma: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.”

Pertanto, l’obbligo di mantenimento dei figli spetta ad entrambi i genitori ma, se questi ultimi non sono in grado di assicurare l’adeguato sostentamento alimentare ai figli, devono pensarci gli ascendenti prossimi, ossia i nonni, nella maggior parte dei casi. Ciò, però , non esonera dall’assolvimento dell’obbligo alimentare il genitore che è grado di adempiervi anche sporadicamente o per una minima parte.

Erminia Acri-Avvocato

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