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Il diritto all’antenna è inteso come espressione del più ampio diritto alla libertà di informazione, che trova tutela nell’art.21 della Costituzione, che garantisce la liberta’ di manifestazione del pensiero “con ogni mezzo di diffusione”. Pertanto, anche se l’edificio dispone gia’ di un’antenna centralizzata,  il singolo condomino può mettere un’antenna nel proprio appartamento oppure, in mancanza di spazi propri, può occupare con un’antenna parti comuni dell’edificio, come il lastrico solare, o il balcone del vicino, purché non alteri la destinazione della cosa, non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso, non rechi pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza dell’edificio, non rovini il decoro architettonico della facciata, così come può far correre i cavi necessari nell’appartamento del vicino ed Il vicino non puo’ impedire agli installatori di passare attraverso la sua proprietà, purchè che fili e condutture siano disposti in modo tale da non creare problemi  (artt. 1122 e 1122 bis cod. civile, artt. 232 e 397 D.P.R. 156/1973).

Comunque i Comuni possono, a certe condizioni, imporre che le antenne siano accorpate, ai sensi della legge n.249/1997.

Non sono ritenute valide le disposizioni del regolamento condominiale che vietino l’antenna singola per imporre la centralizzata, salvo che si tratti di regolamento contrattuale, mentre si ritiene che anche il regolamento approvato a maggioranza possa ‘gestire’ il diritto d’antenna, ad esempio impedendo l’installazione sui balconi e consentendola esclusivamente sul tetto.

L’installazione di antenna singola, quindi, è sempre possibile, senza necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, coi limiti sopra individuati, salvo divieto di regolamento comunale. La preventiva informazione dell’amministratore, prevista per ogni opera da eseguire nell’edificio (su beni individuali o comuni) si applica, per le antenne, solo se si prevede di procedere a modifiche delle parti comuni.

Erminia Acri – Avvocato

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