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Il fidanzamento, che consiste nella promessa di matrimonio reciproca, talvolta solennizzata con una cerimonia, è un fatto di rilevanza prevalentemente sociale. Infatti, non fa nascere l’obbligo di contrarre matrimonio, che non deriva neppure dalla promessa di matrimonio ’solenne’, ossia quella risultante da atto pubblico o scrittura privata (è sufficiente anche una lettera dal contenuto inequivocabile), o dalla richiesta delle pubblicazioni, in quanto l’ordinamento giuridico vuole garantire la piena libertà dei consensi fino al momento della celebrazione del matrimonio.

Tuttavia, secondo l’art.80 codice civile, se dopo la promessa di matrimonio, manifestata in qualsiasi forma, il rapporto tra i fidanzati si rompe, ognuno dei due ha diritto alla restituzione dei doni fatti “a causa della promessa“, ossia in previsione del futuro matrimonio.
La restituzione ha ad oggetto quei doni che per consuetudine non potrebbero trovare giustificazione all’infuori del fidanzamento, come ad esempio oggetti d’oro tipo fedine, anelli, medagliette, ma la giurisprudenza ricomprende tra i doni da restituire anche le fotografie che si siano scambiate i fidanzati, tendendo ad escludere la corrispondenza di qualunque tipo.

Inoltre, quando la promessa di matrimonio sia stata fatta dai fidanzati in forma ’solenne’, colui che, senza motivo, rifiuti di eseguirla, o provochi col proprio comportamento il rifiuto dell’altro, è tenuto a risarcire il danno provocato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni assunte a causa della promessa stessa, come ad esempio l’acquisto dei fiori per la cerimonia, l’acquisto di mobili o di immobili, le spese fatte per i preparativi del ricevimento di nozze, ecc.

Sia l’azione per la restituzione dei doni sia quella per il risarcimento dei danni devono essere iniziate nel termine di 1 anno dal giorno del rifiuto delle nozze o della morte di uno dei due fidanzati.

Erminia Acri-Avvocato

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