Il 1° aprile è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 44/2021, recante ulteriori misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 (qui il testo).
In particolare, dal 7 fino al 30 aprile 2021 l’Italia sarà suddivisa in zone rosse o arancioni. Il Governo valuterà eventuali allentamenti delle misure a seguito del settimanale monitoraggio dei dati dell’ISS e dei risultati della campagna vaccinale. E’ confermato il meccanismo automatico dell’applicazione delle misure previste per la zona rossa nelle regioni con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.
Dal 7 al 30 aprile 2021, l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché di ulteriori, motivate, misure più restrittive, può essere disposta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano: a) nelle singole Province, quando l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
Dal 7 al 30 aprile 2021 è confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5.
Nella zona arancione è consentito muoversi liberamente all’interno del proprio comune, mentre nella zona rossa si può uscire dalla propria abitazione solo per comprovati motivi di «lavoro, salute o necessità».
Dal 7 al 30 aprile 2021 è confermato il divieto di spostamento tra regioni, salvo comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (da giustificare con autocertificazione). È ammesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Sono consentiti gli spostamenti verso le seconde case, anche fuori regione e in zona rossa, a condizione di esserne proprietari o di essere titolari di un contratto di locazione da data antecedente al 14 gennaio 2021. La seconda abitazione non deve essere occupata e vi si può recare soltanto il nucleo familiare.
Dal 7 al 30 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, all’interno del comune, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tre le ore 5 e le ore 22, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nella zona rossa.
È consentito svolgere attività motoria in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (nella zona rossa solo nei pressi della propria abitazione). È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Dal 7 aprile, anche in zona rossa, è prevista l’attività didattica in presenza per i bambini e i ragazzi di scuole materne, elementari e prima media. Gli studenti della seconda e terza media e delle scuole superiori svolgeranno le lezioni in DAD al 100%. In zona arancione, invece, anche gli studenti della seconda e terza media svolgeranno le attività scolastiche in presenza, mentre per le superiori deve essere “garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento” della popolazione studentesca.
Solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita’ possono essere adottati provvedimenti di chiusura delle scuole da parte dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci.
Dal 7 al 30 aprile 2021 i bar e i ristoranti restano chiusi ma sono consentiti l’asporto (fino alle ore 22 per i ristoranti, fino alle ore 18 per i bar) e la consegna a domicilio (senza limiti di orario).
Dal 7 al 30 aprile 2021, nelle zone arancioni restano aperti le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti, nonché i negozi ma, nei giorni festivi e prefestivi, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole. Nelle zone rosse, restano chiuse le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti, nonché i negozi al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (anche ricomprese nei centri commerciali). Restano chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, dei prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Il D. L. 44 ha introdotto l’obbligo di vaccinazione anti Covid per medici e personale sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. Sono previsteipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche (con apposita certificazione).
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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