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Il 1° aprile è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 44/2021, recante ulteriori misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 (qui il testo).

In particolare, dal 7 fino al 30 aprile 2021 l’Italia sarà suddivisa in zone rosse o arancioni. Il Governo valuterà eventuali allentamenti delle misure a seguito del settimanale monitoraggio dei dati dell’ISS e dei risultati della campagna vaccinale. E’ confermato il meccanismo automatico dell’applicazione delle misure previste per la zona rossa nelle regioni con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Dal 7 al 30 aprile 2021, l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché di ulteriori, motivate, misure più restrittive, può essere disposta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano: a) nelle singole Province, quando l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Dal 7 al 30 aprile 2021 è confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5.

Nella zona arancione è consentito muoversi liberamente all’interno del proprio comune, mentre nella zona rossa si può uscire dalla propria abitazione solo per comprovati motivi di «lavoro, salute o necessità».

Dal 7 al 30 aprile 2021 è confermato il divieto di spostamento tra regioni, salvo comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (da giustificare con autocertificazione). È ammesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Sono consentiti gli spostamenti verso le seconde case, anche fuori regione e in zona rossa, a condizione di esserne proprietari o di essere titolari di un contratto di locazione da data antecedente al 14 gennaio 2021. La seconda abitazione non deve essere occupata e vi si può recare soltanto il nucleo familiare.

Dal 7 al 30 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancioneè consentito, all’interno del comune, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tre le ore 5 e le ore 22, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nella zona rossa.

È consentito svolgere attività motoria in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (nella zona rossa solo nei pressi della propria abitazione). È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Dal 7 aprile, anche in zona rossa, è prevista l’attività didattica in presenza per i bambini e i ragazzi di scuole materne, elementari e prima media. Gli studenti della seconda e terza media e delle scuole superiori svolgeranno le lezioni in DAD al 100%. In zona arancione, invece, anche gli studenti della seconda e terza media svolgeranno le attività scolastiche in presenza, mentre per le superiori deve essere “garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento” della popolazione studentesca.

Solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita’ possono essere adottati provvedimenti di chiusura delle scuole da parte dei Presidenti delle regioni e delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano e dei Sindaci.

Dal 7 al 30 aprile 2021 i bar e i ristoranti restano chiusi ma sono consentiti l’asporto (fino alle ore 22 per i ristoranti, fino alle ore 18 per i bar) e la consegna a domicilio (senza limiti di orario).

Dal 7 al 30 aprile 2021, nelle zone arancioni restano aperti le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti, nonché i negozi ma, nei giorni festivi e prefestivi, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole. Nelle zone rosse, restano chiuse le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti, nonché i negozi al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (anche ricomprese nei centri commerciali). Restano chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, dei prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Il D. L. 44 ha introdotto l’obbligo di vaccinazione anti Covid per medici e personale sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. Sono previsteipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche (con apposita certificazione).

Erminia Acri-Avvocato

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