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Nella tarda serata del 4 gennaio è stato approvato dal governo il decreto legge n.1/2021, che prevede le misure anti-Covid valide nel periodo transitorio tra il 7 e il 15 gennaio 2021.

Per tutto il periodo, oltre al coprifuoco tra le 22 e le 5, sono vietati gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute” (con autocertificazione). È ammesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno (fra le ore 05,00 e le ore 22,00), nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, nella zona arancione all’interno della Regione, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa” solo all’interno del proprio Comune.  

Nei giorni 7 e 8 Gennaio, tutta Italia sarà in ZONA GIALLA “RAFFORZATA”: 

  • Restano aperti i negozi e i centri commerciali (fino alle ore 20). I bar e i ristoranti potranno essere aperti fino alle ore 18, salvo l’asporto (fino alle ore 22) e la consegna a domicilio (senza limiti di orario).
  • Non ci sono limitazioni agli spostamenti all’interno della Regione.

Nei giorni 9 e 10 Gennaio tutta Italia sarà in “ZONA ARANCIONE”:

  • Restano aperti i negozi ma, nei giorni festivi e prefestivi, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
  • I bar e i ristoranti restano chiusi ma sono consentiti l’asporto (fino alle ore 22) e la consegna a domicilio (senza limiti di orario).
  • Gli spostamenti sono consentiti, senza limitazioni, all’interno del proprio Comune. Negli stessi giorni sono consentiti, comunque, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Dall’11 al 15 gennaio le Regioni saranno divise in fasce, in applicazione dei nuovi parametri validati dal Comitato tecnico-scientifico (zona arancione ove l’indice di contagio RT sia superiore a 1, zona rossa ove l’indice RT sia superiore a 1,25).

Per le SCUOLE si prevede:

  • Il rientro in presenza per le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie, dal 7 gennaio 2021.
  • Il rientro in presenza, a partire dall’11 gennaio 2021, al 50 % degli studenti, per le scuole superiori.
  • Per i territori inseriti in “zona rossa” valgono le regole di cui al DPCM 3 dicembre 2020.

Tuttavia, alcune Regioni hanno già adottato ordinanze che prevedono disposizioni diverse, con proroga della riapertura.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020.

Aggiornamento 10 gennaio 2021:

Il Ministro Speranza ha firmato le ordinanze, in vigore dal 10 al 15 gennaio, che collocano in “zona arancione” cinque regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, Veneto. Le altre Regioni restano, al momento, in “zona gialla rafforzata”. Dal 16 gennaio dovrebbe entrare in vigore un nuovo DPCM. Comunque, le Regioni possono adottare ordinanze più restrittive riguardo alle scuole, all’aperture delle attività commerciali, ad altre attività o spostamenti. I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico di vie e piazze, nei centri urbani, per evitare gli assembramenti (fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private).

Erminia Acri-Avvocato

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