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Il persistere dell’emergenza epidemiologica, in vista delle festività natalizie (caratterizzate, normalmente, da spostamenti, riunioni familiari e incontri conviviali), ha indotto il governo ad adottare nuove misure anti-Covid, con il DPCM 3 dicembre 2020 (qui l’intero testo), in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Il DPCM del 3 dicembre è stato preceduto dal Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19 (qui l’intero testo).

Di seguito le principali misure:

  • È confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, esclusi i casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Non sussiste  l’obbligo per chi fa attività sportiva, per i bambini di età inferiore a ai 6 anni, per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. E’, inoltre, “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi“.
  • E’ confermato il  coprifuoco in tutta Italia: dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti (anche in auto) motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute (da giustificare tramite autocertificazione). Per capodanno, il coprifuoco è previsto dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore  7,00  del  1°  gennaio 2021.
  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato sul territorio nazionale ogni spostamento, in entrata e in uscita, tra regioni e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il  rientro  alla propria residenza,  domicilio  o  abitazione.
  • Dal 4 dicembre al 6 gennaio è consentita l’apertura dei negozi fino alle 21, mentre i centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione dei negozi che all’interno sono adibiti a punto vendita alimentari, farmacie, parafarmacie, prodotti agricoli e florovivaisti, tabacchi, edicole e sanitari.
  • Per i bar e i ristoranti continua ad essere prevista la chiusura in zona rossa e in zona arancione, ad eccezione dell’asporto (fino alle ore 22) e della consegna a domicilio (senza limite di orario), mentre è prevista l’apertura dalle ore 5 alle 18 in zona gialla, con tavoli di massimo 4 persone, salvo i conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibo e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Gli alberghi restano aperti e la ristorazione è consentita limitatamente ai clienti che vi alloggiano. Per evitare veglioni/cenoni per Capodanno, dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle  ore  7,00  del  1° gennaio 2021 la ristorazione negli alberghi e’ consentita solo con servizio  in  camera
  • Restano chiusi gli impianti sciistici fino al 6 gennaio.
  • Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese le crociere.
  • È confermato il divieto di organizzare feste nei locali pubblici e nei luoghi privati.
  • Con riguardo alle abitazioni private, è “fortemente raccomandato” di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
  • Dal 21 dicembre all’Epifania, per chi va all’estero è prevista, al ritorno, la quarantena di due settimane.
  • Dal 7 gennaio è prevista la ripresa della didattica in presenza al 100% per le scuole medie e per il 75% degli studenti delle scuole superiori.
  • Resta la divisione del territorio italiano in zone gialle, arancioni e rosse. Il 5 dicembre il ministro Speranza ha firmato le nuove ordinanze con cui sono state rinnovate le misure restrittive per alcune Regioni ed è stato disposto il passaggio di altre nelle zone di rischio minore, secondo questa suddivisione:

Zona gialla: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto;

Zona arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta;

Zona rossa: Abruzzo.

Dal 6 dicembre anche l’Abruzzo è passato alla zona arancione, in virtù di autonomo provvedimento regionale.

Erminia Acri-Avvocato

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