Posted on

L’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni in Italia ha indotto il governo ad adottare ulteriori misure anti-Covid, con il DPCM 24 ottobre 2020, pubblicato oggi, 25 ottobre, in Gazzetta Ufficiale (qui l’intero testo).

Di seguito le principali misure, che si applicheranno a decorrere dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020:

  • È confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, esclusi i casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Non sussiste  l’obbligo per chi fa attività sportiva, per i bambini di età inferiore a ai 6 anni, per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. E’, inoltre, “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi“.
  • Potrà essere disposta la chiusura al pubblico dopo le 21 di strade o piazze dove si possono creare situazioni di assembramento, fatto salvo l’accesso per abitazioni private ed esercizi commerciali.
  • È “fortemente raccomandato” a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • Nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali deve essere esposto, all’ingresso, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, impianti sciistici, centri benessere, centri termali.
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
  • Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  • E’ fortemente raccomandato di non ricevere, nelle abitazioni private, persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
  • Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri eventi analoghi.
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono consentite dalle 5 sino alle ore 18. Il consumo al tavolo è consentito con un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24,00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Nessuna limitazione di orario è prevista per i servizi di ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati,  negli ospedali, negli aeroporti e lungo le autostrade.
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.  Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
  • Le attività scolastiche continuano in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia. Per le scuole secondarie di secondo grado è prevista l’adozione di forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’ didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli  orari  di  ingresso  e  di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo  di  turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso  non  avvenga  in  ogni  caso prima delle 9,00.
  • Per le Università è previsto che si attuino piani di organizzazione della didattica (in presenza e a distanza) in funzione delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale.
  • Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
  • Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita’ a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. E’ fortemente raccomandato lo svolgimento delle riunioni private in modalita’ a distanza.
  • E’ raccomandato il ricorso, ove possibile, al lavoro agile anche per le attività private.

Erminia Acri-Avvocato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *