L’amministratore, secondo la norma dell’art. 1131 del codice civile, ha la rappresentanza legale del condominio, che, essendo solo un ente di gestione e non una persona giuridica, non ha una propria sede in senso tecnico, come affermato costantemente dalla giurisprudenza, ma ha il domicilio coincidente con quello privato dell’amministratore (Cassazione civile n.6906/2001; n.16141/2005; n.2999/2010; n.27352/2016).
Ciò comporta che gli atti rivolti al condominio possono essere notificati in ogni luogo con consegna nelle mani dell’amministratore. La notifica può avvenire nello stabile condominiale ai sensi dell’art. 139 codice di procedura civile, anche a persona diversa dall’amministratore, solo quando sia stato designato, nello stesso edificio, un locale appositamente destinato ed utilizzato per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, tale da poter essere considerato un “ufficio” dell’amministratore. Tale stato dei luoghi è necessario che risulti dalla relazione di notificazione o altrimenti (è il notificante a doverne fornire la prova), anche ove la notificazione, destinata all’amministratore del condominio, sia fatta presso l’edificio condominiale al singolo condomino, pure se qualificatosi come incaricato al ritiro (Cassazione civile n.8724/2011), dovendo, in mancanza, essere eseguita, la notifica, presso il domicilio privato dell’amministratore.
Pertanto, la notificazione non può essere ritenuta validamente eseguita neppure utilizzando la cassetta postale collocata all’interno dell’edificio ed usata ordinariamente dall’amministratore per lo scambio di comunicazioni, non potendo, tale prassi, sostituire le disposizioni normative sulla notificazione degli atti giudiziari, che assicurano l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del destinatario.
Se è il portiere di un condominio a ricevere la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, secondo la giurisprudenza, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata che, per essere vinta, necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario (v. Cassazione civile n. 28902/2017).
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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