Posted on

Divorzio

E’ l’istituto giuridico (introdotto dalla legge n. 898/1970) col quale è possibile ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile oppure  la cessazione degli effetti civili del matrimonio “concordatario” (celebrato in Chiesa in base a formali accordi tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, con effetti anche civilistici in virtù della trascrizione nei registri dello stato civile), quando ricorre una delle cause previste dall’art. 3 della citata legge n.898/70 di cui, l’intervenuta separazione personale dei coniugi, è la più ricorrente.

Occorre che la separazione duri “ininterrottamente” da almeno dodici mesi (originariamente era richiesto un intervallo di tempo di tre anni), dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, nel caso in cui vi sia stata una separazione giudiziale; da almeno sei mesi, nel caso in cui vi sia stata una separazione consensuale.

Il procedimento prevede due modi alternativi:

  • divorzio congiunto, con ricorso presentato congiuntamente da entrambi i coniugi (quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni: assegno di mantenimento, affidamento dei figli, assegnazione casa coniugale, ecc.);
  • divorzio giudiziale, con ricorso presentato anche da uno solo dei coniugi (in mancanza di accordo sulle condizioni).

Cos’è il divorzio “lampo”

Il D.L. n. 132/2014, convertito dalla Legge n. 162/2014, allo scopo di ridurre il carico dei tribunali e di rendere più semplice e più celere l’iter delle cause civili, tra l’altro, ha introdotto due nuovi strumenti che consentono, in tempi brevi, in alternativa alla via giudiziale, di ottenere il divorzio, ma anche la separazione personale dei coniugi o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio:

  • la procedura di negoziazione assistita, con un avvocato per parte (prevista dall’art. 6 del D.L 132/14);
  • la procedura innanzi all’ufficiale dello stato civile (prevista dall’art. 12)”.

Presupposto di entrambe le procedure è che via sia l’accordo delle parti su tutti gli aspetti personali e patrimoniali.

La procedura di negoziazione assistita si articola in tre fasi

Preliminarmente, se l’iniziativa è assunta da uno dei coniugi, occorre l’invito formale all’altra parte a risolvere in via amichevole la controversia, con avvertimento che, in mancanza, trascorsi 30 gg, si procederà col ricorso in tribunale.

1. Accordo: i coniugi raggiungono l’accordo in presenza dei due avvocati, che dovranno redigere il relativo atto (“convenzione di negoziazione”) specificando di aver tentato la riconciliazione tra i coniugi, di averli informati della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell’importanza, per i figli minori, di trascorrere il giusto tempo con entrambi i genitori.

L’accordo viene sottoscritto dalle parti e dai legali che provvedono, altresì, ad autenticare le firme dei clienti.

2. Trasmissione dell’accordo al Pubblico Ministero: dopo la redazione e sottoscrizione dell’accordo davanti agli avvocati, in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, gli avvocati devono trasmettere l’accordo al P.M. il quale, se non ravvisa irregolarita’, dà il nullaosta per procedere alla trasmissione dell’accordo all’ufficiale di Stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto.

In caso di figli minori o maggiorenni incapaci o con handicap grave o economicamente non autosufficienti, gli avvocati devono inviare l’accordo al P.M. entro 10 giorni. Il P.M. autorizza l’accordo se lo ritiene conforme agli interessi dei minori, altrimenti lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale, il quale deve fissare entro 30 giorni la comparizione dei coniugi dinanzi a sé. Al Presidente stesso è demandata la decisione circa la congruità dell’accordo privato, disatteso dalla Procura della Repubblica.

3. Trasmissione dell’accordo all’ufficiale dello Stato civile: uno degli avvocati, poi, deve trasmettere copia autenticata dell’accordo, entro 10 giorni, all’ufficiale di Stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto affinché la convenzione sia trascritta a margine dell’atto di matrimonio.

All’avvocato che viola tale obbligo e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000 (dal Comune competente).

In tal modo, l’accordo produce gli effetti del provvedimento giudiziale di divorzio, a decorrere dal nulla osta o dall’autorizzazione del PM.

La convenzione di negoziazione assistita può contenere accordi che comportino trasferimenti immobiliari? 

In proposito, la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 1202/2020,  ha affermato il seguente principio: “ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all’art. 6, d.l. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all’art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132 del 2014, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3”.

Il termine per la conclusione della procedura non può essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi (con possibilità di proroga di trenta giorni).

Divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile

Per attivare la procedura occorre presentare una richiesta congiunta al Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, al fine di raggiungere un accordo consensuale per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio – ma anche per ottenere la separazione personale o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio-.

Tale procedura è rivolta, in via esclusiva, ai coniugi che:

  • non abbiano figli minori
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
  • non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Non può avere ad oggetto patti di trasferimento patrimoniale (ad es. passaggio di proprietà dell’abitazione principale) fatta eccezione per l’assegno di mantenimento.

I coniugi, dopo aver preso un appuntamento, devono  presentarsi entrambi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile  con un documento di riconoscimento in corso di validità e con una copia autentica del provvedimento di separazione personale.

Sono previsti due incontri:

  • al primo incontro, ricevute le dichiarazioni delle parti, l’ufficiale dello stato civile provvede a redigere l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti e, quindi, invita le stesse a ripresentarsi ad un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo) per confermare quanto sottoscritto;
  • al secondo incontro i coniugi si ripresentano davanti all’ufficiale dello stato civile per confermare l’accordo già concluso.

Se i coniugi non si presentano per conferma, l’accordo non avrà effetti.

Come costi, il Comune, solitamente, prevede il versamento di un diritto di segreteria pari a Euro 16,00.

Erminia Acri-Avvocato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *