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“Egr. avvocato, vorrei sapere come viene ripartita la pensione di reversibilità, nel caso in cui sopravvivano al pensionato l’ex coniuge (divorziato) e il convivente poi divenuto coniuge.  Grazie. P. V.”

ll coniuge divorziato ha diritto all’erogazione della pensione di reversibilità solo se sia titolare di assegno di divorzio (di cui all’articolo 5 della legge n. 898 del 1970) e non abbia contratto nuovo matrimonio, purché l’ex coniuge risulti iscritto all’Ente previdenziale prima della sentenza di divorzio.

Ove abbia contratto nuovo matrimonio, il coniuge divorziato (ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39) ha diritto ad un assegno una-tantum pari a due annualità della pensione, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.

Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria. La domanda si propone con ricorso e la decisione è adottata con sentenza all’esito di un procedimento camerale.

Circa le modalità di ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, la Corte di Cassazione, sez. lav., con la recente Ordinanza 28/04/2020, n.8263, ha ribadito il principio secondo cui la ripartizione del trattamento di reversibilità <<deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n.419/1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonchè alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr. fra le molte pronunce conformi di questa Corte Cass. Civ., sezione 1, n. 18461 del 14 settembre 2004, n.6272 del 30 marzo 2004, n. 26358 del 7 dicembre 2011; Cass. n. 16093 del 2012); quest’ultima sentenza contiene, per quanto qui maggiormente rileva, anche la constatazione che la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la “(…) facoltà, per il giudice di merito, di integrare il criterio legale della durata dei matrimoni con correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità. Fra tali correttivi ha compreso la considerazione della durata della eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge supersite e dell’entità dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio (…)>>

Pertanto, anche la convivenza prematrimoniale (contestuale al periodo di separazione che precede il divorzio) va valutata ai fini della determinazione della quota di pensione di reversibilità spettante.

Erminia Acri-Avvocato

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