Posted on

Il bonus per i lavoratori autonomi, istituito con il decreto “Cura Italia”, è stato prorogato dal Decreto Rilancio (art. 84), entrato in vigore il 19 maggio 2020, con le modalità di seguito specificate.

Per i lavoratori autonomi che hanno una partita Iva attiva al 23 febbraio e che sono iscritti alla gestione separata INPS, il bonus è di 600 euro per il mese di aprile. Non occorre presentare una nuova domanda da parte dei soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il mese di marzo, i quali, quindi, lo riceveranno automaticamente.

L’indennità di €600 per il mese di aprile spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra 1 gennaio 2019 e 17 marzo 2020, che siano stati già beneficiari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo.

Il bonus è previsto anche per il mese di maggio, l’importo è di 1.000 euro e spetta ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano una partita Iva attiva al 19 maggio (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio). Occorre, inoltre, aver subito, nel secondo bimestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del reddito rispetto al secondo bimestre dell’anno precedente. La perdita deve essere calcolata secondo il principio di cassa (ossia come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute, nel periodo interessato, nell’esercizio dell’attività). E’ necessario presentare apposita domanda all’INPS con autocertificazione che si è in possesso dei prescritti requisiti. L’INPS provvederà all’erogazione dopo aver inviato i dati all’Agenzia delle Entrate e dopo aver ottenuto, da quest’ultima, il vaglio positivo. Dal 19 giugno è attivo, sul sito dell’INPS, il servizio on line per la presentazione delle domande.

L’indennità di €1.000 per il mese di maggio, altresì, spetta, senza requisiti di reddito e senza necessità di presentare una nuova domanda (se hanno già percepito il bonus per marzo e aprile):

– ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, non titolari di pensione, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio). ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio;

– ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio.

Per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private: il bonus di 600 euro per il mese di aprile verrà corrisposto automaticamente a chi abbia percepito l’indennità a marzo; il bonus di 1.000 euro per il mese di maggio sarà erogato secondo i requisiti e con le modalità di accesso che saranno chiariti in apposito emanando decreto interministeriale.

 Erminia Acri-Avvocato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *